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Regione Liguria. Legge Regionale n. 25 del 20-10-2003

Deroga al divieto di cui al comma 2 bis dell'articoli 9 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionale per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni. 

(B.U.R. Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003) 

 



Il Consiglio regionale 
ha approvato

ILPRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

La seguente legge regionale: 

Articolo 1 (Deroga)
1. In via transitoria ed in deroga al divieto di cui all'articolo 9, comma 2 bis della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, per la sola stagione venatoria 2003/2004 sono consentite incentivazioni della specie fagiano a cura degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini. 

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 ottobre 2003

IL PRESIDENTE

(Sandro BIASOTTI)