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Legge regionale del 4-04-2003 n. 11

 

Regione Veneto proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n.17, “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)

 

(Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 8 aprile 2003)

 

 


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
 

 

ARTICOLO 1

Proroga dei termini.

 

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 ottobre 2003.

 


ARTICOLO 2

Termine per l’approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.

 

1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “ Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

 


ARTICOLO 3

Dichiarazione d’urgenza.

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.Venezia, 4 aprile 2003