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Decreto 3 luglio 2002

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002. 

(GU n. 192 del 17-8-2002)

   

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

 alle politiche agricole e forestali

 

 Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

 Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

 Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

 Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse acquatiche, individua nell'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca uno degli strumenti di gestione capace di assicurare tale obbiettivo;

 Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede lo stanziamento per l'anno 2002 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire la copertura fmanziaria per la realizzazione di misure di accompagnamento sociale in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche;

 Visto il decreto 26 luglio 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

 Visto il decreto 16 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, relativo alle modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, in particolare l'art. 9 relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto 9 luglio 1998 del Ministro per le politiche agricole;

 Considerata la necessita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e lo sforzo di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per il periodo 2002, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

 Visto il decreto 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

 

 Decreta:

 

 Art. 1.

Interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante per l'anno 2002

 

 1. Il presente decreto disciplina, con le modalita' specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni temporanee della pesca nell'anno 2002, per le navi abilitate allo strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica.

 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca e' disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali.

 

Art. 2.

 Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio

 

 1. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, e disposta un'interruzione temporanea continuativa obbligatoria della pesca di quarantacinque giorni, secondo il seguente calendario:

 a) da Trieste a Rimini dal 22 luglio al 4 settembre;

 b) da Pesaro a Pescara dal 5 agosto al 18 settembre;

 c) da Termoli a Molfetta dall'8 luglio al 21 agosto;

 d) da Bari a Crotone dal 2 settembre al 16 ottobre.

 2. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondita' nel Tirreno, non sono soggette all'obbligo dell'interruzione della attivita' di pesca.

 3. Entro il termine di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, le unita' abilitate alla pesca mediterranea comunicano all'autorita' marittima di iscrizione l'intenzione di aderire alla misura o, in alternativa, se intendono svolgere l'attivita' di pesca fuori del mare Adriatico e Ionio.

 4. Le navi che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree.

 

Art. 3.

 Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno

 

 1. Le imprese di pesca, armatrici di navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante ed iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facolta' di aderire con ciascuna nave all'interruzione temporanea della pesca per un periodo continuativo di quarantacinque giorni nell'intervallo di tempo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002.

 2. Qualora nell'area tirrenica tutte le imprese di pesca di un compartimento marittimo aderiscano al fermo temporaneo, nelle acque antistanti il compartimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3.

 

Art. 4.

 Ulteriori misure tecniche

 

 1. Nelle sette settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti del Mar Adriatico e Mar Ionio, abilitate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attivita' tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a ventotto nell'intero periodo.

 2. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002 le unita' operanti con reti da traino rimangono ferme il sabato, la domenica ed i giorni festivi.

 3. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 2, e per un periodo di trenta giorni successivi al termine del periodo di fermo, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e/o volante e' vietato a tutte le navi provenienti da altre aree.

 4. Nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002, nell'ambito dei compartimenti marittimi per i quali e' disposta l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca in conformita' al presente decreto, e' interdetta la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 5 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 70 metri.

 

Art. 5.

 Aree di tutela biologica

 

 Le aree di tutela biologica, definite dal decreto 16 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, sono vietate alla pesca con reti da traino. Con successivo provvedimento saranno regolamentate le altre attivita' di pesca professionale e di pesca sportiva.

 

Art. 6.

 Misure di accompagnamento sociale alle interruzioni temporanee

 

 1. Per l'interruzione temporanea continuativa, attuata secondo le modalita' di cui al presente decreto, sono corrisposte le misure di accompagnamento sociale consistenti in:

 a) minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

 b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a) all'armatore, per il successivo versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.

 

 Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Roma, 3 luglio 2002

 

 Il Sottosegretario di Stato con delega alla pesca

 Scarpa Bonazza Buora