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Decreto 2 luglio 2002

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Obbligatorieta' per i non aderenti delle regole per la pesca delle acciughe, adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., in Ancona, ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000, cosi' come modificato dal regolamento 1812/2001.

(GU n. 167 del 18-7-2002)

 IL DIRETTORE GENERALE

 per la pesca e l'acquacoltura

 Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio delle Comunita' europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

 Visto in particolare l'art. 7 del suddetto regolamento relativo all'estensione ai non aderenti delle regole di produzione e commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori;

 Visto il regolamento (CE) 1886/2000, modificato dal regolamento (CE) 1812/2001, recanti modalita' di applicazione del regolamento 104/2000;

 Vista l'istanza in data 13 febbraio 2002 con la quale l'Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., con sede in Ancona, ha chiesto, ai sensi dei suddetti regolamenti, l'estensione ai non aderenti di talune regole per la pesca delle acciughe nella zona compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro ed il compartimento marittimo di Pescara;

 Considerato che la documentazione presentata dalla suddetta Associazione a sostegno dell'istanza di estensione risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 1886/2000;

 Considerato che l'attivita' di produzione e commercializzazione della Associazione richiedente risponde ai requisiti previsti dall'art. 1 del regolamento 1812/2001;

 Ritenuto opportuno accogliere l'istanza di estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalla Associazione medesima;

 Decreta:

 Ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000 cosi' come modificato dal regolamento 1812/2001, sono rese obbligatorie per i non aderenti le seguenti regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., con sede in Ancona:

 specie interessata all'estensione delle regole: acciuga (Engraulis Spp.); qualita': extra, a dimensione: 2-3-4;

presentazione: intero;

 il campionamento dovra' essere effettuato dagli esperti nominati dall'O.P. come previsto dall'art. 12 del regolamento 2406/96;

 l'imballo dovra' essere in legno 30x50x8;

 l'etichettatura del prodotto dovra' essere effettuata in base al regolamento (CE) 2065/2001;

 il prodotto dovra' essere refrigerato sia a bordo che alla vendita; le barche che non sono provviste a bordo di un impianto di produzione del ghiaccio o impianti simili, dovranno imbarcare obbligatoriamente il ghiaccio prima della battuta di pesca;

 rispetto dei seguenti prezzi di ritiro comunitari:

 

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 Specie acciuga | Qualita' extra | Dimensione | Euro/kg

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      "         |       "        |     2      |     0,87

      "         |       "        |     3      |     0,73

      "         |       "        |     4      |     0,30

 

 Al di sotto di questi prezzi il prodotto dovra' essere ritirato al fine dell'ottenimento dell'aiuto al riporto (con una tolleranza del 10% per difetto o per eccesso);

 Sistema di pesca "volante": catture massime ammissibili (per barca) per quattro giornate di pesca (dal lunedi' al giovedi' salvo recupero il venerdi):

 lunedi': 2 tons;

 lunedi' + martedi': 4 tons;

 lunedi' + martedi' + mercoledi': 6 tons;

 lunedi' + martedi' + mercoledi' + giovedi': 8 tons.

 Sistema di pesca a "circuizione":

 contingenti di cattura: seimila casse di acciughe al mese per imbarcazione. Sono previste due giornate di fermo settimanale (sabato e domenica);

 zona interessata: area compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro e il compartimento marittimo di Pescara;

 durata: un anno dalla data della presente decisione.

 Roma, 2 luglio 2002

 Il direttore generale: Tripodi