Boschi

 

Comunita’ Europea (CEE)

 

 

REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/89 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1989

G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165

 

Modifiche al regolamento (CEE) n. 3529/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

 

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, malgrado l'esistenza di misure preventive, gli incendi di foreste devastano ogni anno, in particolare nella regione meridionale della Comunità, 500 000 ettari di spazio forestale; che è quindi necessario corredare tali misure di prevenzione istituite con regolamento (CEE) n. 3529/86 (4) con misure appropriate in grado di rendere più efficace la protezione delle foreste contro gli incendi;

Considerando che la sperimentazione di nuove tecniche e tecnologie e di nuovi materiali e prodotti può contribuire a rafforzare questa stessa protezione;

Considerando che un comitato permanente forestale è stato istituito con la decisione 89/367/CEE (5) e che è opportuno attribuire a detto comitato le competenze del comitato per la protezione delle foreste previste dal regolamento (CEE) n. 3529/86;

Considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste dall'azione deve essere adattata in conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

þ[AA001]Art. 1

 

Il regolamento (CEE) n. 3529/86 è modificato come segue:

 

1) All'articolo 2:

a) è inserito il paragrafo seguente:

“1 bis. L'azione riguarda parimenti le misure volte ad incoraggiare la realizzazione di progetti pilota e di sperimentazione di nuove tecniche e tecnologie, nonché la messa a punto di materiali e prodotti che consentono di aumentare l'efficacia delle misure di protezione delle foreste contro gli incendi.”;

b) al paragrafo 2, i termini “del paragrafo 1” sono sostituiti dai termini “dei paragrafi 1 e 1 bis”.

 

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la prima parte di frase è sostituita dalla frase seguente:

“Il Comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE (*) è consultato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3528/86:”;

b) al paragrafo 2, le parole “in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3528/86” sono soppresse;

c) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

“(*) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165”.

 

3) E' inserito l'articolo seguente:

 

“Articolo 4 bis

 

La Commissione provvede al coordinamento e al controllo dell'azione per la protezione delle foreste contro gli incendi prevista dal presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti di ricerca e di consulenti scientifici e tecnici.”

 

4) All'articolo 5, paragrafo 2, l'importo di 20 milioni di ECU è sostituito da 31,5 milioni di ECU.

 

5) All'articolo 6, la percentuale del 30% è sostituita da quella del 50%.

 

þ[AA002]Art. 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

 

NOTE:

 

(1) G.U. 7 dicembre 1988, n. C 312.

(2) Parere reso il 26 maggio 1989.

(3) G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.

(4) G.U. 21 novembre 1986, n. L 326.

(5) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.

 

________

 

þ[VA000]vedi anche:

 

Reg. CEE 1615/89 - Applicazione del presente

 

Reg. CE 400/94 - Modifica al regolamento CEE n. 1615/89