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Regolamento (CE) n. 1484/2001

 

 

Regolamento (CE) n. 1484/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

 

(1) Il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86(4), scadeva il 31 dicembre 1996. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 307/97 del Consiglio(5). Nella sentenza pronunciata il 25 febbraio 1999 nelle cause riunite C-164/97 e C-165/97(6) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 307/97 ma ne ha conservato gli effetti fino all'adozione di un nuovo regolamento che sostituisce quello annullato. È opportuno, al fine di garantire la certezza del diritto, assicurare che le misure adottate in applicazione del regolamento annullato permangano valide.

 

(2) Le foreste svolgono una funzione essenziale per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora. Tali equilibri ecologici sono indispensabili per un'agricoltura sostenibile e per la gestione dello spazio rurale.

 

(3) È opportuno prendere in considerazione l'importanza della foresta negli ecosistemi degli Stati membri della Comunità.

 

(4) La conservazione del patrimonio forestale è di grande importanza dal punto di vista economico, ecologico e sociale e contribuisce, in particolare, a salvaguardare la situazione sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali.

 

(5) La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a livello internazionale e in occasione delle tre conferenze ministeriali paneuropee sulla protezione delle foreste in Europa, svoltesi a Strasburgo nel 1990, a Helsinki nel 1993 e a Lisbona nel 1998 per una sorveglianza permanente dei danni subiti dalle foreste. L'azione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 contribuisce a dar seguito a tali impegni.

 

(6) I risultati della rete di osservazione sistematica rivelano chiare tendenze nella ripartizione spazio-temporale dei danni subiti dalle foreste su tutto il territorio della Comunità.

 

(7) Gli Stati membri hanno creato piazzole di osservazione permanenti per la sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali. Il proseguimento di queste attività di monitoraggio a più lungo termine contribuirà a una migliore comprensione del rapporto di causa-effetto tra le alterazioni degli ecosistemi forestali e i fattori che le determinano.

 

(8) I danni subiti dalle foreste dovuti a diversi fattori, in particolare all'inquinamento atmosferico e ad alcuni fattori meteorologici avversi, compromettono lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e la gestione delle zone rurali.

 

(9) La protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico e da alcuni fattori avversi sfavorevoli contribuisce pertanto direttamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

 

(10) È pertanto opportuno proseguire l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 e prorogarne la durata di cinque anni, per una durata complessiva di 15 anni a partire dal 1o gennaio 1987.

 

(11) Le misure per l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3528/86 sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferito alla Commissione(7).

 

(12) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata dell'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(8).

 

(13) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3528/86,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3528/86 è modificato come segue:

1) Gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dagli articoli 7 e 8 seguenti:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale (in seguito denominato 'il comitato').

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento nelle seguenti materie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a) bilanci periodici di cui all'articolo 3;

b) esperienze e progetti di cui all'articolo 4, anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione in merito al loro finanziamento;

c) evoluzione delle attività di coordinamento e di supervisione dell'azione di cui all'articolo 5;

d) adozione di un programma per la gestione sintetica delle informazioni sulle conoscenze acquisite concernenti l'inquinamento atmosferico nelle foreste e i suoi effetti.

Il comitato può prendere in esame, secondo la medesima procedura, ogni altro problema riguardante il campo di applicazione del presente regolamento.

2. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento nelle seguenti materie sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

a) modalità d'applicazione dell'articolo 2, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura, alla comparabilità e alla trasmissione dei dati raccolti;

b) modalità d'applicazione dell'articolo 3;

c) modalità e criteri di applicazione dell'articolo 4."

2) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. L'azione è prevista per una durata di quindici anni a partire dal 1o gennaio 1987.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione per il periodo 1997-2001 è pari a 35,1 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento nonché una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti ecologici, economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di un'analisi costi-benefici (valutazione quantitativa)."

3) All'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 4, i termini "procedura prevista all'articolo 7" sono sostituiti da "procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3".

4) All'articolo 4 bis, paragrafo 3, i termini "procedura prevista all'articolo 8" sono sostituiti da "procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2".

 

Articolo 2

Qualunque riferimento a una misura adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 307/97 va inteso come riferimento a una misura adottata in applicazione del presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

 

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU C 307 E del 26.10.1999, pag. 32 e

GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 362.

(2) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 24.

(3) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 176), posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU C 97 del 27.3.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2001.

(4) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92 (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 1).

(5) GU L 51 del 21.2.1997, pag. 9.

(6) Raccolta della giurisprudenza 1999, pag. I-1139.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.