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Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.351

 

 

Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria

 

(GU n. 241 del 13-10-1999)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione, e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)", e in particolare l'allegato B);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per gli affari regionali;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Finalità

 

1. Il presente decreto definisce i principi per:

a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;

c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

2. Alle finalità del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Nota al titolo:

- La direttiva 96/62/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 296 del 21 novembre 1996.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Per quanto concerne la direttiva 96/62/CE v. in nota al titolo.

- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997).

- L'allegato B della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

- La direttiva 80/779/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 229 del 30 agosto 1980.

- La direttiva 82/884/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 378 del 31 dicembre 1982.

- La direttiva 84/360/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 188 del 16 luglio 1984.

- La direttiva 85/203/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 087 del 27 marzo 1985.

 

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la  salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;

h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dal presente decreto;

i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto;

l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km(elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente;

m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.

 

Art. 3.

Autorità competenti

 

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:

a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione europea.

 

Art. 4.

Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo

 

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:

a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati:

a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;

b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;

c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:

a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;

c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;

d) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;

e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea.

 

Note all'art. 4:

- Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali".

- L'art. 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, già citata nelle note alle premesse, così recita: "5. A norma del Trattato, il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4".

 

Art. 5.

Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente

 

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonchè indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Note all'art. 5:

- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

- L'art. 4 del succitato D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, così recita: "Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni: a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria; b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali; c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente; d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali; e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonchè per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio; f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni; g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d) ".

 

Art. 6.

Valutazione della qualità dell'aria ambiente

 

1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone:

a) agglomerati;

b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);

c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.

4. Allorchè il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettere a) e b).

5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorchè il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).

6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.

8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.

 

Nota all'art. 6:

- Per quanto riguarda il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, vedi nelle note all'art. 4.

 

Art. 7.

Piani d'azione

 

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinchè sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

 

Art. 8.

Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite

 

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

6. Allorchè il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.

 

Art. 9.

Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite

 

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata.

 

Art. 10.

Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme

 

1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorità individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanità.

 

Art. 11.

Informazione al pubblico

 

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonchè degli organismi interessati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

 

Art. 12.

Trasmissione delle informazioni

 

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e):

a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonchè i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato stabilito un margine di tolleranza;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'articolo 8, comma 3;

4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;

b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 9. L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;

d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 5.

3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanità, comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di:

a) approvare i dispositivi di misurazione;

b) garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;

c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea. Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico.

 

Note all'art. 12:

- La direttiva 91/692/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 377 del 31 dicembre 1991.

- L'art. 4 della succitata direttiva così recita: "Art. 4. - 1. Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato III è sostituito dal testo seguente: "Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione contempla il periodo dal 1994 al 1996 compreso. La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri. 2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato IV secondo le indicazioni ivi riportate. 3. Il testo seguente è inserito nelle direttive menzionate all'allegato V secondo le indicazioni ivi riportate. ''La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri le informazioni da essa ricevute in applicazione del presente articolo”.

 

Art. 13.

Abrogazione di norme

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a) , b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163.

 

Note all'art. 13:

- Per quanto riguarda il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedi nelle note all'art. 5.

- Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 recava: "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno".

- Per quanto riguarda il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedi nelle note all'art. 5.

 

Art. 14.

Disposizioni transitorie

 

1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'articolo 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonchè le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:

a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;

c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163;

e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualità dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

Art. 15.

Norme finali

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Ronchi, Ministro dell'ambiente

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Bindi, Ministro della sanità

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

 

Allegato I

ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.

 

I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da  direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

1. Biossido di zolfo;

2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;

3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;

4. Particelle sospese totali;

5. Piombo;

6. Ozono.

II. Altri inquinanti atmosferici.

7. Benzene;

8. Monossido di carbonio;

9. Idrocarburi policiclici aromatici;

10. Cadmio;

11. Arsenico;

12. Nichel;

13. Mercurio.

 

 

ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO DEI FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME.

 

All'atto della fissazione del valore limite e, se del caso, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

grado di esposizione di settori della popolazione, in particolare dei sottogruppi vulnerabili;

condizioni climatiche;

vulnerabilità della flora e della fauna e dei loro habitat;

patrimonio storico esposto agli inquinanti;

fattibilità economica e tecnica;

trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli secondari, tra cui l'ozono.

 

 

ALLEGATO III

CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE LIMITE E DI UNA SOGLIA DI ALLARME.

 

1. Possibilità, gravità e frequenza degli effetti; relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.

2. Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante nell'atmosfera.

3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in cui alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze chimiche di maggiore tossicità.

4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza non è biodegradabile ed è in grado di accumularsi negli esseri umani, nell'ambiente o nelle catene alimentari.

5. Impatto dell'inquinante: dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti;

esistenza di organismi "bersaglio" particolarmente vulnerabili nella zona interessata.

6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio.

Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

 

Nota all'allegato III:

- La direttiva 67/548/CEE è pubblicato in G.U.C.E. L 196 del 16 agosto 1967.

 

 

ALLEGATO IV

ULTERIORI CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE OBIETTIVO.

Per un inquinante selezionato secondo i criteri di cui all'allegato III è opportuno fissare un valore obiettivo, anzichè un valore limite, allorchè:

le conoscenze sui meccanismi di formazione e sulle sorgenti di emissione non sono soddisfacenti;

i dati relativi ai livelli di concentrazione sono scarsi;

il contributo delle emissioni dalle sorgenti naturali è significativo;

l'influenza dei fattori meteoclimatici è determinante;

il meccanismo di formazione e trasporto, con particolare riferimento alla correlazione spaziale e temporale con le sorgenti emissive coinvolte, richiedono una azione coordinata fra diversi Stati membri per la riduzione dell'inquinante.

 

Nota all'allegato VI:

- Per quanto riguarda il D.P.R. n. 203/1988 vedi nelle note all'art. 5.

 

 

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, comma 4:

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:

regione;

città (mappa);

stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).

2. Informazioni generali:

tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta all'inquinamento;

dati climatici utili;

dati topografici utili;

informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Amministrazioni competenti: nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento:

concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);

concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento:

elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);

quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);

informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione:

informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);

informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in

vigore del presente decreti vale a dire:

provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto:

elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto;

calendario di attuazione;

stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato.

 

 

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ RELATIVAMENTE AI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA STABILITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 203/1988.

 

1. Risultati delle misurazioni:

a) biossido di zolfo e particelle sospese totali:

media annuale;

mediana annuale;

95 percentile;

98 percentile;

mediana invernale.

b) biossido di azoto:

media annuale;

mediana annuale;

95 percentile;

98 percentile.

c) Piombo:

media annuale;

mediana annuale.

2. Superamento dei valori limite:

valori registrati;

motivi di ciascun superamento;

misure adottate per evitare il ripetersi del superamento.