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DIRETTIVA (CEE) 75/440 DEL CONSIGLIO 16 giugno 1975

G.U.C.E. 25 luglio 1975, n. L 194

 

Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

 

 

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando la crescente utilizzazione delle risorse idriche per scopi alimentari e la conseguente necessità di ridurre l'inquinamento idrico nonché di proteggere le acque da un'ulteriore degradazione;

Considerando la necessità di tutelare la salute umana e di esercitare a tal fine un controllo sulle acque superficiali, destinate alla produzione di acqua potabile, nonché sul trattamento di depurazione di tali acque;

Considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne i requisiti qualitativi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

Considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

Considerando che il programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente (3) prevede di fissare in comune obiettivi di qualità che determinino le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e, in particolare, la definizione dei parametri validi per l'acqua, comprese le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

Considerando che la fissazione in comune di esigenze minime di qualità per le acque superficiali, destinate alla produzione di acqua potabile, non esclude esigenze più severe per altre forme di utilizzazione di dette acque, nonché per la protezione della vita acquatica;

Considerando che sarà necessario rivedere, sulla base delle nuove conoscenze tecniche e scientifiche, i valori dei parametri che definiscono la qualità delle acque superficiali, utilizzate per la produzione di acqua potabile;

Considerando che i metodi di prelievo dei campioni e di misura dei parametri, attualmente in corso d'elaborazione, che definiscono le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, formeranno oggetto di un'altra direttiva da adottare quanto prima,

 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1

 

1. La presente direttiva riguarda i requisiti cui deve soddisfare la qualità delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate a essere utilizzate per la produzione di acqua potabile, in appresso denominato “ acque superficiali”, dopo i trattamenti appropriati. Le acque sotterranee, le acque salmastre e le acque destinate alla rialimentazione delle falde sotterranee non sono soggette alla presente direttiva.

2. Per l'applicazione della presente direttiva, vengono considerate “ acqua potabile” tute le acque superficiali destinate al consumo umano, distribuite da reti di canalizzazione ad uso della collettività.

 

Art. 2

 

Ai sensi della presente direttiva le acque superficiali sono suddivise nei seguenti tre gruppi di valori limite: A1, A2 e A3, che corrispondono ad adeguati processi di trattamento tipo, illustrati nell'allegato I. Tali gruppi corrispondono a tre diverse qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nella tabella dell'allegato II.

 

Art. 3

 

1. Gli Stati membri stabiliscono per tutti i punti di prelievo, o per ciascun punto di prelievo, i valori applicabili alle acque superficiali per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato II.

Quanto ai parametri per i quali non figura nessun valore nella tabella dell'allegato II, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nelle colonne I dell'allegato II.

3. Qualora figurino valori nelle colonne G dell'allegato II, con o senza valore corrispondente nelle colonne I dello stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori indicativi, fatto salvo l'articolo 6.

 

Art. 4

 

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a rendere le acque superficiali conformi ai valori stabiliti in base all'articolo 3. Ciascuno Stato membro applica tale direttiva sia alle acque nazionali sia a quelle oltre frontiera.

2. Nell'ambito degli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire un costante miglioramento dell'ambiente. A tale scopo essi definiscono un piano d'azione organico ed un calendario per il risanamento delle acque superficiali, e segnatamente di quelle della categoria A3. Nei prossimi dieci anni si dovranno realizzare al riguardo miglioramenti essenziali nell'ambito dei programmi nazionali.

Per la fissazione del calendario previsto al primo comma, si terrà conto, da un lato, della necessità di migliorare la qualità dell'ambiente, soprattutto quella delle acque e, dall'altro, dei vincoli di ordine economico e tecnico che esistono o che possono presentarsi nelle varie regioni della Comunità.

La Commissione procederà ad un esame approfondito dei piani d'azione previsti al primo comma, compresi i calendari, ed eventualmente presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito.

3. Le acque superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche inferiori ai valori limite imperativi, corrispondenti al trattamento tipo A3, non possono essere utilizzate per la produzione di acqua potabile. Tuttavia un tale tipo di acqua di qualità inferiore, può essere eccezionalmente utilizzato se viene impiegato un opportuno trattamento - compreso il miscuglio - che consenta di portare tutte le caratteristiche di qualità dell'acqua ad un livello conforme alle norme di qualità dell'acqua potabile. Le giustificazioni a tale eccezione, basata su un piano di gestione delle risorse d'acqua nella zona interessata, devono essere notificate alla Commissione al più presto per quanto concerne le installazioni esistenti, e, preventivamente, nel caso di nuove installazioni. La Commissione procederà ad un esauriente esame di tali giustificazioni e, se necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito.

 

Art. 5

 

1. Per l'applicazione dell'articolo 4, le acque superficiali vengono considerate conformi ai parametri che ad esse si riferiscono quando i campioni di queste acque, prelevati a intervalli regolarti in uno stesso luogo di estrazione e utilizzati per la produzione di acqua potabile, indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per:

- il 95% dei campioni, nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nelle colonne I dell'allegato II,

- il 90% dei campioni in tutti gli altri casi,

e quando, per il 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi:

a) l'acqua non si discosta più del 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto e i parametri microbiologici;

b) non può derivarne alcun periodo per la salute pubblica;

c) i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai parametri che ad essa si riferiscono.

2. La frequenza dei prelievi di campioni e dell'analisi di ogni parametro, nonché i metodi di misura sono fissati dalle autorità nazionali competenti, in attesa di una futura politica comunitaria in materia, tenendo conto in particolare del volume di acqua estratto, della entità dell'estrazione, della popolazione servita, del grado di rischio derivante dalla qualità delle acque e dalla variazione stagionale di tale qualità.

3. Il superamento dei valori di cui al paragrafo 2 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite nel paragrafo 1, qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali.

4. Per luogo di estrazione si intende il luogo della presa d'acqua da cui le acque superficiali sono prelevate prima di essere convogliate al trattamento di depurazione.

 

 Art. 6

 

Gli Stati membri sono liberi in qualsiasi momento di stabilire per le acque superficiali valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

 

Art. 7

 

L'applicazione delle disposizioni adottate in base a questa direttiva non può in nessun caso avere l'effetto di accrescere, direttamente o indirettamente, il deterioramento dell'attuale qualità delle acque superficiali.

 

Art. 8

 

Sono consentite deroghe alla presente direttiva:

a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;

b) per alcuni parametri contraddistinti nell'allegato II dalla lettera (O) in caso di circostanze meteorologiche o geografiche eccezionali;

c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limiti fissati per le categorie A1, A2 e A3 della tabella dell'allegato II;

d) nel caso di acque superficiali di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per alcuni parametri indicati con un asterico nella tabella dell'allegato II, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 m, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno, e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico.

Per arricchimento naturale si intende il processo attraverso il quale una determinata massa d'acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza intervento umano.

In nessun caso le deroghe di cui al primo comma possono prescindere dagli imperativi imposti dalla protezione della salute pubblica.

Lo Stato membro che ricorra ad una deroga deve informarne immediatamente la Commissione, precisando i motivi ed i termini.

 

Art. 9

 

I valori numerici e l'elenco dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque superficiali, indicati nella tabella dell'allegato II, potranno essere soggetti a revisione, su richiesta di uno Stato membro o su proposta della Commissione, quando si disporrà di nuove cognizioni tecniche e scientifiche sui metodi di trattamento o quando saranno modificate le norme relative all'acqua potabile.

 

Art. 10

 

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

 

Art. 11

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

 

NOTE:

 

(1) G.U. 30 maggio 1974, n. C 62.

(2) G.U. 19 settembre 1974, n. C 109.

(3) G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.

 

ALLEGATO I

 

Definizione dei processi di trattamento tipo che

 

consentono di trasformare le acque superficiali delle

 

categorie A1, A2 e A3 in acqua potabile

 

 

Categoria A1:

Trattamento fisico semplice e disinfezione, ad esempio filtrazione rapida e disinfezione.

 

Categoria A2:

Trattamento fisico e chimico normale, e disinfezione, ad esempio preclorazione, coagulazione, flocculazione, decantazione, filtrazione, disinfezione (clorazione finale).

 

Categoria A3:

Trattamento fisico e chimico approfondito, affinazione e disinfezione, ad esempio clorazione al “break point”, coagulazione, flocculazione, decantazione, filtrazione, affinazione (carbonio attivo), disinfezione (ozono, clorazione finale).

 

 

Allegato II

 

________

 

vedi anche:

 

DIR. CEE. 80/778 - Qualità delle acque destinate al consumo umano