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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009

Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia. (Ordinanza n. 3736).

(GU n. 31 del 7-2-2009)

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/05, n. 3461/2005, n. 3485/2005, n. 3527/06, e n. 3578/07 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio, Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 con il quale, da ultimo, e' stato prorogato lo stato di emergenza in argomento, nonche' dichiarato lo stato di emergenza per le dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009;
Viste le note del 16 maggio 2008 e del 22 luglio 2008 del Direttore generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzate al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la nota del 7 novembre 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il verbale della riunione del 26 novembre 2008 del Comitato di alta sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione coordinata degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le emergenze in atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario;
Ravvisata, altresi', la necessita' di promuovere azioni volte al recupero della piena funzionalita' delle grandi dighe, anche con riferimento alla capacita' di laminazione delle piene;
Ravvisata l'opportunita' di avvalersi anche della Direzione generale delle dighe e delle infrastrutture idriche ed elettriche nonche' delle sue strutture periferiche, tenuto conto delle funzioni istituzionali alla stessa riconosciute, nonche' delle conoscenze e competenze proprie del soppresso Registro italiano dighe, ora Direzione generale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2007, necessari al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di disporre in termini di somma urgenza l'attuazione coordinata degli interventi finalizzati a fronteggiare le emergenze in atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario, il prof. ing. Roberto Guercio e' nominato Commissario delegato, in sostituzione dei commissari delegati gia' nominati con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005 e n. 3527/06 per la messa in sicurezza delle dighe di La Spina, Zerbino, Pasquasia e Cuba, n. 3437/2005 per la messa in sicurezza delle dighe di Molinaccio, Sterpeto, Figoi e Galano, n. 3438/05 per la messa in sicurezza delle dighe di Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria, n. 3461/2005 per la messa in sicurezza della diga di Muro Lucano, n. 3578/07 per la messa in sicurezza delle dighe di Gigliara Monte, La Para e Rio Grande, esercitando i poteri previsti dalle richiamate ordinanze, per quanto non modificati dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle iniziative di competenza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, nominati d'intesa con le Regioni interessate, individuati sulla base di scelte fiduciarie, cui affidare specifici interventi in esecuzione di direttive impartite dal Commissario medesimo. Con apposito provvedimento del Commissario delegato saranno definiti i compensi spettanti ai singoli soggetti attuatori. I predetti soggetti attuatori nello svolgimento delle attivita' loro affidate possono avvalersi delle deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i Commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile citate al comma 1, provvedono al passaggio delle consegne al Commissario delegato di cui alla presente ordinanza di protezione civile, trasmettendo tutta la pertinente documentazione correlata da una dettagliata relazione dell'attivita' svolta.

Art. 2.
1. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici, alla ricognizione delle dighe con incompleta capacita' di invaso e con carente utilizzazione della risorsa idrica, nonche' alla definizione delle iniziative volte a rimuovere le cause ostative al completamento ed all'esercizio delle opere stesse.
2. Ai fini sopra indicati il Commissario delegato, sulla base delle risultanze dell'ordinaria attivita' di vigilanza e degli accertamenti gia' espletati dalla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e dagli uffici tecnici per le dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua una specifica ricognizione delle dighe con lavori di costruzione o con invasi sperimentali interrotti ovvero fuori esercizio temporaneo o con opere di adduzione-derivazione incomplete, verificando le criticita' e le cause tecnico-amministrative ostative al completamento ed all'esercizio delle stesse. Il Commissario delegato definisce, altresi', anche dal punto di vista finanziario, gli interventi necessari alla rimozione delle predette criticita'.
3. Il Commissario delegato, inoltre, sulla base dei dati che potranno essere acquisiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e presso le Regioni, effettua una ricognizione dei serbatoi interrati, predispone un elenco di interventi prioritari per la messa in sicurezza, promuove la redazione dei relativi progetti di gestione, ove mancanti, esercitando ogni potere di impulso attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, il Commissario delegato individua, d'intesa Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, i gestori tenuti a fornire alla medesima Direzione per via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
5. Il Commissario delegato, anche al fine di promuovere la redazione dei piani di laminazione previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 indicata in premessa, richiede alla Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, la verifica degli studi presentati dai gestori per la determinazione delle massime portate transitabili a valle degli sbarramenti contenute nella fascia di pertinenza idraulica, effettuando gli accertamenti e le analisi necessarie.
6. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, il Commissario delegato, d'intesa con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verifica preventivamente l'impatto dei nuovi criteri di calcolo sismico di cui alle norme tecniche per la progettazione e costruzione e per la rivalutazione della sicurezza delle dighe gia' predisposte ed approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
7. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente articolo, il Commissario delegato dispone le indagini, gli studi, le consulenze e la progettazione, avvalendosi della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, degli Uffici tecnici per le dighe, dei centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2007, n. 4324, nonche' di strutture tecnico-scientifiche pubbliche o private.

Art. 3.
1. Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i gestori delle grandi dighe sono tenuti a versare sull'apposito capitolo di entrata dello Stato, a titolo di acconto per il periodo 2007-2008, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il contributo per le attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, nella misura prevista per una annualita' dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2004 da destinarsi alle spese di funzionamento e potenziamento della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.

Art. 4.
1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che il Commissario delegato dovra' svolgere con riferimento alla presente ordinanza, il medesimo Commissario e' autorizzato ad avvalersi di personale a contratto cosi' come anche previsto dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005. A tal fine il Commissario delegato operera' in deroga a agli articoli 7, 24, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.
1. Per il compimento nei termini di somma urgenza delle iniziative previste dall'articolo 1 della presente ordinanza, ove sussista un interesse all'utilizzazione della risorsa idrica previo ripristino delle opere, i termini relativi ai procedimenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e norme statali e regionali strettamente connesse, sono ridotti ad un quinto; in caso di mancato rispetto dei termini cosi' ridotti da parte delle amministrazioni competenti, il Commissario delegato provvede anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regio decreto.

Art. 6.
1. Per l'attuazione degli interventi collegati alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 14 luglio 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 cosi' come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 32, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni; nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'articolo 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;
leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 7.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, il Commissario delegato potra' utilizzare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' i fondi di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario delegato.
2. I commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile citate al comma 1 dell'articolo 1 provvedono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla chiusura delle contabilita' speciali all'uopo attivate, previo versamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 del presente articolo delle somme residue, in deroga alle norme in materia di contabilita' speciale.

Art. 8.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi