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Decreto 29 dicembre 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

(GU n. 67 del 21-3-2009)

 

 

 IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 dicembre 2008;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.
1. La regione Lazio puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i singoli parametri esplicitamente richiesti per ognuno di essi e per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio, selenio e trialometani entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 Î1/4g/l, di 2,5 mg/l, di 160 Î1/4g/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 Î1/4g/l), di 20 Î1/4g/l, 80 Î1/4g/l (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 Î1/4g/l).
2. La regione Lazio puo' estendere la deroga ai comuni di Velletri e Ariccia per i parametri arsenico, fluoruro e vanadio entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 Î1/4g/l, di 2,5mg/l e di 160 Î1/4g/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 Î1/4g/l); ai comuni e Civitavecchia e S. Marinella per i parametri arsenico e fluoruro entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 Î1/4g/l e di 2,5 mg/l; al comune di Cerveteri per i parametri arsenico e fluoruro entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 Î1/4g/l e 3 mg/l.
3. I suddetti Valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009. Il parametro fluoruro, entro il Valore massimo ammissibile di 3 mg/l, puo' essere concesso al comune di Cerveteri fino al 30 giugno 2009.
4. E' rimessa all'autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
5. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione Lazio, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione con i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti corredato dei costi e della copertura finanziaria.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.
Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:
siano state informate le autorita' competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;
sia avvisata la popolazione generale sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;
sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non e' consigliato ai soggetti di eta' inferiore ai 14 anni.

Art. 2.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. Provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Fazio

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo