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Decreto 28 Gennaio 2008

Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

(GU n. 48 del 26-2-2008)

 

 

 

 
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della Regione Toscana circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 13 dicembre 2007;
Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.
1. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico, clorito e trialometani, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 µg/l, di 1,3 mg/l e di 80 µg/l ai comuni di cui alla nota del 27 novembre 2007 n. 312465.
Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore Massimo Ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 3,5 mg/l.
2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2008.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro il mese di giugno 2008, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la Regione ha concesso deroghe per due o piu' parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata, in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o piu' valori di parametro in deroga.
6. Relativamente al parametro boro, la popolazione deve essere informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non e' consigliato ai soggetti di eta' inferiore a 14 anni. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile e comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio