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Decreto 22 gennaio 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Zone di tutela biologica: nuove determinazioni.

(GU n. 37 del 14-2-2009)

 

 

 IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della Provincia autonoma di Bolzano circa la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 23 ottobre 2008;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.
1. La provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 µg/l.
2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2009.
3. E' rimessa all'Autorita' provinciale la valutazione di ulteriori riduzioni di tale valore in relazione alla situazione locale e ai risultati migliorativi derivanti dagli interventi effettuati.
4. E' rimessa all'Autorita' provinciale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
5. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorita' provinciale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
3. La Provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento qualsiasi ne sia l'utilizzo compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.

Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a. i motivi di deroga;
b. il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;
c. l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d. un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e. una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f. la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2008
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Fazio

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo