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Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 50

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di dighe.

(GU n. 81 del 5-4-2008)

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste tutte le funzioni tecniche ed amministrative relative alle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 marzo 2008
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, Il Guardasigilli: Scotti


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948) introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), e' il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».