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Deliberazione 18 dicembre 2008

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. (Deliberazione n. 117/2008)

(GU n. 71 del 26-3-2009)

 

 

 


 IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. «legge Galli»), che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di determinazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 20 attribuisce alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato soppressi, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 31, comma 29, ha configurato i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione quali quote di tariffe ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che ha demandato a questo Comitato di fissare i criteri, i parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che nell'abrogare la legge n. 36/1994 ne ha sostanzialmente riprodotto i contenuti, costituendo cosi' l'attuale riferimento per la regolazione delle gestioni idriche e per la determinazione della relativa tariffa, e che in particolare, all'art. 174, ha stabilito che «sino all'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, di nuove disposizioni attuative della parte terza del citato decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996», recante disposizioni in materia di risorse idriche che rimandano alla disciplina tariffaria contenuta nella legge Galli;
Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta norme in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), come integrata dalla delibera 17 marzo 2000, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 104/2000), con la quale questo Comitato ha definito le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati e la determinazione delle relative tariffe;
Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualita', direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e - a far data dal 1999 - di depurazione (delibera 18 dicembre 1997, n. 259, in Gazzetta Ufficiale n. 28/1998; delibera 19 febbraio 1999, n. 8, in Gazzetta Ufficiale n. 96/1999; delibera 22 giugno 2000, n. 62, in Gazzetta Ufficiale n. 192/2000; delibera 4 aprile 2001, n. 52, in Gazzetta Ufficiale n. 165/2001; delibera 19 dicembre 2002, n. 131, in Gazzetta Ufficiale n. 79/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 117/2003);
Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante «direttive per la modifica della composizione del NARS»;
Visto il parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 dal Consiglio di Stato, che si e' espresso per l'applicabilita' delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;
Vista la raccomandazione del NARS del 16 luglio 2007 concernente «adeguamenti tariffari per le gestioni transitorie del settore idrico», nella quale il Nucleo prospettava l'adeguamento delle tariffe idriche per il regime transitorio, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso adeguamento fosse suddiviso in due momenti - di cui il primo inteso a riallineare il livello delle tariffe delle gestioni transitorie ai consuntivi di inflazione tra il 2003 ed il 2007, al netto di una componente forfettaria relativa ai recuperi di efficienza conseguiti dal comparto a decorrere da detto anno 2003, ed il secondo ad adeguare le tariffe all'inflazione 2008, ai miglioramenti di qualita' del servizio conseguiti, alla realizzazione degli investimenti - e che lo stesso fosse subordinato alla trasmissione da parte dei gestori di una serie di informazioni relative alla gestione del servizio negli anni 2003-2007;
Considerato che il Comitato, nella sua delibera del 19 dicembre 2002, n. 131 (Gazzetta Ufficiale n. 79/2003), ha previsto come termine ultimo di validita' dei criteri di adeguamento tariffario dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione il 30 giugno 2003, in vista dell'esaurimento dei regimi transitori entro breve tempo dalla pubblicazione della delibera;
Considerato che la scadenza del periodo transitorio per l'attuazione della legge del 5 gennaio 1994, n. 36, e' stata ulteriormente prorogata nel tempo da diverse disposizioni di legge e che, da ultimo, l'art. 23-bis del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'esaurimento degli affidamenti diretti delle gestioni, e quindi del regime transitorio, al 31 dicembre 2010;
Considerato che a cinque anni dalla data indicata dalla citata delibera n. 131/2002 oltre il 20% della popolazione e' ancora servita da gestioni in regime transitorio;
Considerato che il TAR Lazio, Prima sezione, con sentenze del 5 novembre 2008, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi proposti da soggetti gestori del servizio idrico annullando la nota del 15 gennaio 2008 con cui il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica aveva escluso il carattere doveroso dell'adeguamento con carattere annuale delle tariffe idriche;
Rilevato, pertanto, che dette sentenze - esecutive ai sensi dell'art. 33, comma 1, legge n. 1034/1971 - hanno accertato l'obbligo per il CIPE, riveniente in particolare dall'art. 2, comma 3, decreto-legge n. 79/1995 e dell'art. 31, comma 29, legge n. 448/1998, di adottare direttive per l'adeguamento con cadenza annuale delle tariffe in materia di servizi idrici, obbligo che non e' stato osservato per il periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2007;
Rilevato in particolare che, in ragione dell'art. 31, comma 29, legge n. 448/1998, «fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo potra' avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento del servizio di depurazione, sono fissati con deliberazione CIPE»;
Considerato che il metodo di adeguamento tariffario adottato in via generale dal Comitato con la delibera n. 65/1996 prevede l'adozione di un meccanismo di price-cap che prenda a riferimento il tasso di inflazione e che la citata delibera n. 131/2002 per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione identificava l'indice di riferimento nel tasso di inflazione programmata;
Considerato che la direttiva comunitaria 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque) prevede tra l'altro che dal 2010 siano applicati dagli Stati membri i principi di recupero integrale del costo e di internalizzazione dei costi ambientali a carico degli inquinatori e che le politiche di prezzo dell'acqua incentivino adeguatamente i consumatori a usare le risorse idriche in modo efficiente;
Rilevata l'opportunita' di raccogliere in modo sistematico i dati sull'andamento economico-patrimoniale delle gestioni al fine di poter disporre di una base informativa sul settore;
Ritenuto che il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi, in particolare relativi a energia elettrica, trattamento dei fanghi di depurazione e acquisto di acqua all'ingrosso, potra' essere piu' puntualmente valutato dal Comitato in seguito alla verifica dei dati di cui al formulario allegato alla presente delibera;
Ritenuto che e' opportuno consentire la possibilita' di aumentare le tariffe alle sole gestioni che assicurano un livello minimo di servizio ritenuto accettabile, con riferimento alla continuita' dello stesso;
Ritenuto che appare opportuno richiamare in vigore misure premiali per gli investimenti;
Ritenuto che il percorso di eliminazione del minimo impegnato per gli usi domestici, gia' previsto dalla citata delibera 19 dicembre 2002, n. 131, debba concludersi sicuramente entro il termine del regime transitorio;
Ritenuto che il livello tariffario dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sara' rideterminato al termine del regime transitorio;
Ritenuto, nelle more della ricostituzione del NARS, di estendere all'adeguamento tariffario al 2009 gli stessi criteri proposti dal Nucleo per l'adeguamento al 2008;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato con delega al CIPE;

Delibera:

1. Incremento tariffario per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
I gestori in regime transitorio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione possono chiedere un aumento tariffario fino a un massimo del 5%.
L'incremento tariffario puo' essere concesso dall'ente competente, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera, sulla base del rispetto dei seguenti requisiti:
1) presentazione all'ente competente e a questo Comitato di una relazione sulla gestione per il periodo 2003/2007, redatta secondo il formulario riportato in allegato 1;
2) certificazione, da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente gestore del servizio idrico, del superamento del minimo impegnato, di cui alla delibera CIPE n. 52/2001, o delle modalita' atte ad eliminarlo comunque entro il 31 dicembre 2010;
3) dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente che gestisce il servizio idrico, nella richiesta di adeguamento tariffario di cui sopra, del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, Int, nel territorio servito dall'azienda.
Il coefficiente di interruzione del servizio, Int, e' definito come segue:

Formula omessa

Con
Int = coefficiente delle interruzioni che esprime la percentuale della media delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su tutte le utenze servite nell'arco dell'anno 2007.
DI = durata in ore delle interruzioni del servizio nell'anno 2007. E' pari alla sommatoria delle interruzioni che si sono verificate in tutte le utenze servite. Vengono considerate solamente le interruzioni del servizio imputabili al gestore (sono escluse quelle dovute a causa di forza maggiore come frane, slavine, congelamenti e dipendenti da terzi, danni intenzionali e non causati da terzi, furti d'acqua …). Non rientrano nella sommatoria delle interruzioni i periodi di interruzione del servizio dovuti a turnazione programmata.
S = durata in ore del servizio previsto nell'anno 2007. E' pari alla sommatoria della durata del servizio prevista per ciascuna delle utenze servite.
(DELTA)t(base)i = durata in ore dell'i-esima interruzione verificatasi nell'anno 2007. L'interruzione si inizia a contare dall'ora di segnalazione dell'utente.
(DELTA)T(base)i = durata del servizio prevista contrattualmente per l'i-esima utenza nell'anno 2007. Per le utenze in cui e' prevista la turnazione, la durata del servizio e' pari a quella prevista contrattualmente della turnazione.
N(base)int = numero interruzioni verificatesi nell'anno 2007.
N(base)u = numero delle utenze nell'anno 2007.
Nel territorio gestito il coefficiente Int deve essere inferiore o uguale al 5%.
Se il coefficiente Int assume un valore compreso tra il 5% e il 10%, in caso di richiesta dell'incremento tariffario da parte del gestore il valore dell'incremento e' decurtato proporzionalmente fino ad assumere valore nullo per Int=10%
Se il coefficiente Int supera il 10% l'incremento tariffario di cui all'art. 1 non puo' essere concesso.

2 - Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2008.
I gestori possono chiedere l'adeguamento per il 2008 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, trasmettendo entro il 30 maggio 2009 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione.
L'adeguamento e' calcolato secondo la seguente formula:

Formula omessa

Con
(DELTA)T = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.
P = tasso di inflazione programmata per il 2008.
X = variazione di produttivita' nel 2008 rispetto al 2007, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2007.
La variazione di produttivita' cosi' valutata potra' essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.
I = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO dall'ente locale competente.
Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.
L'adeguamento tariffario decorre dal 1° luglio 2009.

3 - Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2009.
I gestori possono chiedere l'adeguamento per il 2009 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, trasmettendo entro il 30 maggio 2010 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione.
L'adeguamento e' calcolato secondo la seguente formula:

Formula omessa

Con
(DELTA)T = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.
P = tasso di inflazione programmata per il 2009.
X = variazione di produttivita' nel 2009 rispetto al 2008, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2009 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008.
La variazione di produttivita' cosi' valutata potra' essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.
I = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1° luglio 2008-31 dicembre 2009, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO o dall'ente locale competente.
Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.
L'adeguamento tariffario decorre dal 1 luglio 2010.

4 - Monitoraggio dell'applicazione della presente delibera.
Gli enti locali competenti sono tenuti alla trasmissione a questo Comitato, all'ufficio per il monitoraggio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle deliberazioni assunte per il riconoscimento degli incrementi tariffari.
I predetti enti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti ad inviare a questo Comitato una relazione sull'attivita' di verifica dell'attuazione della presente delibera entro il 30 settembre di ogni anno.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: Berlusconi

Il segretario: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 284

Allegato omesso