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Decreto 4 Ottobre 2007

Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

(GU n. 258 del 6-11-2007 )

 

 

 


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 30 dicembre 2006, con il quale vengono fissati valori massimi ammissibili per i parametri arsenico, fluoro, vanadio e selenio, entro i quali la regione Lazio puo' stabilire deroghe per i comuni per i quali era stata fatta esplicita richiesta;
Viste le motivate richieste della regione Lazio del 1° agosto 2007 circa la necessita' di integrazione dei territori gia' oggetto di deroga, con il comune di S. Oreste (Roma) per il solo parametro arsenico, e, per il parametro trialometani, dei territori dei comuni di Santa Marinella e Civitavecchia approvvigionati con acqua proveniente dal fiume Mignone;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.
1. La regione Lazio puo' stabilire la deroga ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il comune di S. Oreste (Roma) per il parametro arsenico entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mug/l e per territori dei comuni di Santa Marinella e Civitavecchia approvvigionati con acqua proveniente dal fiume Mignone, per il parametro trialometani-totale entro un VMA di 80 \mu4/l.
2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato all'inserimento dei dati relativi all'attuazione dei piani di rientro nei suddetti territori, nella relazione che la regione Lazio e' tenuta a trasmettere ai sensi del decreto 30 dicembre 2006, citato in premessa, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la regione ha concesso le deroghe per due o piu' parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o piu' valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.
1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio