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Decreto 31 dicembre 2007

Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

(GU n. 42 del 19-2-2008)

 

 

 

 IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Piemonte circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visto il valore massimo ammissibile fissato dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 22 novembre 2007;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.
1. La regione Piemonte puo' stabilire il rinnovo della deroga ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, gia' concessa per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 µg/l ai comuni di Locana, S. Antonino di Susa, Pamparato e Pietraporzio.
2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2008.
3. L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.
Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della Salute.

Art. 2.
1. Fermi restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La Regione Piemonte, entro il 30 giugno 2008 deve presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2007
Il Ministro della salute: Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Pecoraro Scanio