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Decreto 21 marzo 2006

Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana.

(GU n. 150 del 30-6-2006)



IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Toscana;
Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 13 dicembre 2005;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischioparticolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.
1. Per il parametro boro la regione Toscana puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l estendendola ai comuni di Orbetello, Isola del Giglio, Monte Argentario, Monterotondo M.mo, Rapolano Terme, Montevarchi e Bucine.
2. Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto il valore massimo ammissibile (VMA) del parametro boro puo' essere innalzato a 3,8 mg/l. Detto VMA puo' essere concesso fino al 30 giugno 2006.
3. Per il parametro arsenico la regione Toscana puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mu g/l estendendola ai comuni di Altopascio e Fucecchio.
4. Per il parametro clorito la regione Toscana puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l estendendola ai comuni di Certaldo, Vinci, Lamporecchio, Pescia, Chianciano Terme, Chiusi e Bagno a Ripoli.
5. Per il parametro trialometani la regione Toscana puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 80\mu g/l estendendola ai comuni di Buggiano, Pieve a Nievole, Buti, Calci, Casciana Terme, Lari, Chianni, Crespina, Fauglia Capannoli, Peccioli, Terricciola, San Gimignano, Certaldo, Gambassi Terme, Montespertoli, Empoli, Fucecchio, Arezzo, Monterchi, Cortona, Marciano della Chiana e Foiano della Chiana.
6. L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
7. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
8. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. Deve, inoltre intensificare i controlli sui parametri in deroga fino alla risoluzione del problema.

Art. 2.
1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri 1'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La regione Toscana entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione dettagliata sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente, un programma di esecuzione dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006


Il Ministro della salute
Storace

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli