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Regione Umbria 

Legge Regionale n. 33 del 23-12-2004: 

«Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale.»

(B.U.R. Umbria n. 57 straordinario del 31.12.2004)



IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge: 

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3,  detta modalità per la determinazione e la riscossione dei  canoni per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.


ARTICOLO 2 (Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali) 1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.
3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.


ARTICOLO 3 (Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica)
1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all’utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.
3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciotto euro.


ARTICOLO 4 (Autorità territoriali di ambito) 1. Le Autorità territoriali di ambito - A.A.T.O sono titolari delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile e della occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati.
2. Le province provvedono d'ufficio al subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1 ed ai conseguenti adempimenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le A.A.T.O. subentrano nei rapporti dei precedenti concessionari dalla data della volturazione.


ARTICOLO 5 (Addizionale)
1.È istituita l'addizionale prevista all'articolo 18, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Giunta regionale determina la percentuale entro il limite stabilito dall'articolo 18, comma 4 della L. 36/1994.


ARTICOLO 6 (Pagamento canoni)
1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l'annualità successiva, al pagamento di un canone calcolato in ragione dei giorni mancanti dalla data di decorrenza del provvedimento di concessione al 31 dicembre.


ARTICOLO 7 (Esenzione dal canone)
1. Le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali effettuate nell'ambito di piani di manutenzione approvati dalle province, sono esenti dal pagamento del canone.


ARTICOLO 8 (Rinnovi) 1. Il termine per la presentazione dell’istanza, di cui all’articolo 34 della legge 36/1994 è prorogato al 31 dicembre 2005.
2. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo sono prorogate al 31 dicembre 2010.
3. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo, sono prorogate alla stessa data di cui al comma 2 purchè i concessionari ne diano comunicazione alla Provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge pena la decadenza del diritto a derivare.
4. Sono esclusi i rinnovi di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l’uso richiesto è comunque soddisfatto da reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all’approvvigionamento per lo stesso uso.


ARTICOLO 9 (Norma finale)
1. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.


ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
1. I proventi dei canoni derivanti dall’applicazione della presente legge sonointroitati nella unità previsionale di base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata “Imposte e tasse” (cap. 220).
2. I proventi dell’addizionale di cui all’articolo 5 sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata “Imposte e tasse” (cap. 210).
3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono in un fondo vincolato per le finalità di cui all’articolo 18 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, allocato nella unità previsionale di base 5.1.013 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata “Cave, miniere ed acque minerali” (cap. 5950).
4. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sul fondo vincolato iscritto nella unità previsionale di base 5.1.013 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella unità previsionale di base 1.01.001.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 23 dicembre 2004

IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI