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Regione  Marche
Legge Regionale n. 15 del
14-07-2004

“Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”.

(B.U.R.  Marche n. 76 del 22 luglio 2004)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:


CAPO I
Disposizioni generali

 

 ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo  51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni  amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello  sviluppo economico ed attività produttive, del territorio,  ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla  comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione  amministrativa) e all’articolo 14 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13  (Disciplina regionale della difesa del suolo), adotta il Piano di  gestione integrata delle aree costiere, di seguito denominato  Piano, al fine di promuovere la tutela e la razionale utilizzazione  della zona costiera e delle sue risorse.
2. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di  cui all’articolo 6, comma 3, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400  (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a  concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4  dicembre 1993, n. 494, costituisce parte integrante del Piano di  cui al comma 1.

 

ARTICOLO 2
(Principi della pianificazione)
1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi  dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della  zona costiera.
2. Il Piano adotta l’unità fisiografica al fine di individuare  l’ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si  intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o  contribuiscono a formare la costa presentano movimenti  confinati al suo interno o hanno scambi con l’esterno in misura  non influenzata da quanto accade alla restante parte del  litorale.
 

ARTICOLO 3
(Contenuto e finalità del Piano)
1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo  e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi  diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue  le seguenti finalità:
a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività  economiche che insistono sulle aree costiere;
b) verifica le condizioni attuali del litorale marchigiano, in  relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea  di costa;
c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla  direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e  lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la  valutazione dei relativi costi;
d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche  litoranee.
2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:
a) alla difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento  degli arenili;
b) all’armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio  marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona  costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli  strumenti di pianificazione vigenti;
c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle  infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non  contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino  dell’originario stato naturale dei luoghi;
d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e  sommersa.
3. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il  coordinamento con le Regioni limitrofe.
4. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un  sistema tecnico di supporto alle decisioni per stabilire le  priorità di intervento.
 

ARTICOLO 4
(Procedura di formazione)
1. Il Piano di gestione integrata delle aree costiere è un piano  regionale di settore ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 5 settembre  1992, n. 46.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle  autonomie e il Comitato economico sociale, adotta la proposta  di Piano e la trasmette al Consiglio regionale che la approva  con propria deliberazione entro novanta giorni.
3. Copia del Piano è pubblicata in apposito supplemento  speciale del Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa ai  comuni costieri.
4. Gli aggiornamenti al Piano sono approvati con le procedure  di cui al presente articolo. Le disposizioni relative al Piano di  utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo  1, comma 2, sono adottate e modificate sentiti i soggetti indicati  dall’articolo 6, comma 3, della legge 494/1993.

ARTICOLO 5
(Monitoraggio)
1. La Regione assicura le azioni di monitoraggio, con  particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi  realizzati di difesa del litorale dall’erosione marina e di  ripascimento del litorale.

CAPO II
Competenze

ARTICOLO 6
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo  territoriale (SIT);
b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi  nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di  ripascimento degli arenili;
c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della  costa;
d) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della  costa;
e) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia  costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività  di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni  litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di  raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in  ambito costiero ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio  2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
f) autorizzazione dell’attività di posa e condotta di cavi e condotte  in ambito regionale ai sensi del d.m. 24 gennaio 1996;
g) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e  condotta di cavi e condotte di competenza del Ministero  dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi del d.m. 24  gennaio 1996;
h) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono  l’esercizio unitario e a livello regionale.
 

ARTICOLO 7
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della  costa, qualora ne siano incaricati dal servizio regionale  competente e secondo i criteri da questo stabiliti, avvalendosi,  se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30  e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali);
b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il  concorso finanziario della Regione;
c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili  ad implementare il SIT.
 

ARTICOLO 8
(Finanziamento del Piano)
1. Il Piano contiene una programmazione pluriennale degli  interventi, con indicazione dei costi e delle relative coperture  finanziarie.
2. Alla copertura finanziaria dei costi provvedono lo Stato e la  Regione; i Comuni ed i soggetti portatori di interessi privati  concorrono alla copertura finanziaria dei costi secondo le  proprie capacità finanziarie.
3. Per l’anno 2004, le spese conseguenti all’attuazione della  presente legge sono iscritte in appositi capitoli di bilancio; la  Giunta regionale è autorizzata, se necessario, ad istituire detti  capitoli o modificare quelli esistenti nell’ambito dell’UPB  4.22.03, per le spese correnti, e dell’UPB 4.22.04, per le spese  di investimento, senza aumento degli stanziamenti delle UPB  stesse.
4. Per gli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con  le rispettive leggi finanziarie, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 11  dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
 

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 14 luglio 2004.