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Legge 28 luglio 2004 n.192

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione.

(GU n. 180 del 3-8-2004)
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:


Art. 1.


1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Allegato omesso

 

 

 

Testo del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2004), coordinato con la legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5) recante: "Differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione". (GU n. 180 del 3-8-2004)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . .))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2006.
2. La disciplina di cui al comma 1 e' assicurata dall'approvazione od all'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. (( I termini di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004 )).
3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.
(( 3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attivita' che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater e' affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa )).

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 reca "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva n. 76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione".
- La legge 12 giugno 1993, n. 185 reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 reca "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali):
"Art. 10-bis. (Adeguamento degli scarichi esistenti). - 1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.".
- La legge 1° agosto 2003, n. 200 reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali".

Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.