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Testo coordinato del Decreto-Legge 29 Marzo 2004, n. 79

Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 139 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9), recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.". 

(GU n. 125 del 29-5-2004)

 


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano inviati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza
1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purche' risulti garantita la sicurezza del sito.
2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e' comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome, alle prefetture - uffici territoriali del Governo e alle autorita' di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino segnalano al Registro italiano dighe, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attivita' straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2002, n. 181 supplemento ordinario n. 158 e' il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - 1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione delle predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento. 
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte. 
4-bis. Con il regolamento previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1363 reca: "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1960, n. 72".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 reca: "Misure urgenti in materia di dighe ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto1994, n. 195" e' il seguente:
"Art. 1 (Approvazione tecnica del Servizio Nazionale Dighe). - 1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"3. Il Servizio Nazionale Dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.".
3. Il comma 4 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto".
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte.
5. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio Nazionale Dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086".
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito in legge, con modifiche, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante. "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2000, n. 239, e' il seguente:
"Art. 2 (Attivita' straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita' straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonche' nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu' urgenti.".

Art. 2.
Interventi urgenti per la messa in sicurezza
1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o piu' Commissari delegati, di comprovata professionalita' tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe. 
2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe puo' stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a Euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a Euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 3.
4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: "livello sovraregionale" sono inserite le seguenti: "non piu' di".
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 5, commi 2 e 4 della legge 24 febbraio 1999, n. 225, recante: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, e' il seguente:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
1. Omissis.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. - 6. Omissis.".
- Il testo dell'art. 43, comma 2-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, S.O. n. 163, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non piu' dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attivita' di servizio.".
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 1° agosto 2002, n. 166, e' il seguente:
"Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. 
3. Il comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma.
In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere".
4. All'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi".
5. Al comma 2 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico".
6. All'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attivita' previste nel progetto approvato".
7. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge", sono inserite le seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici".
8. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente".
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, e' autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
- Il testo del comma 176 dell'art. 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il seguente:
"176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.".

Art. 3.
Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il piu' celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato e' composto da cinque esperti, di comprovata capacita' ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'universita' e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attivita' ordinaria del personale, senza deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.
(( 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attivita' di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(( 3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.))
4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 6, comma 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, vedi riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo dell'art. 8, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante: "Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2003, e' il seguente:
"5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettere d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi' sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).".
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, e' il seguente:
"Art. 15 (Accordi conclusi dalle P.A.). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.".

Art. 4.
Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
(( 1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' avviare la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.)) 
2. Il Registro italiano dighe predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.
4. Il Registro italiano dighe richiede, ((qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.)) 
(( 4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 e alle condizioni di sicurezza di cui al presente articolo.))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, vedi riferimenti normativi all'art. 1.
- L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, reca: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, e' il seguente:
"b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.".
- Il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo
A) pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001, supplemento ordinario n. 239, e' il seguente:
"Art. 52 - (E) - Tipo di strutture e norme tecniche. - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

Art. 5.
Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile
1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalita' di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, recante: "Interventi urgenti in materia di protezione civile" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1999, n. 112, e' il seguente:
"3. Al fine di garantire la continuita' dell'espletamento delle attivita' connesse al compiti di protezione civile, e' autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entita' sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile. Il Centro polifunzionale di protezione civile puo' essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.".


Art. 5-bis.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
(( 1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.))

Art. 5-ter.
Sicurezza di edifici istituzionali
(( 1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento
alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Le attivita' di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 4, comma 151 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il seguente: 
"151. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese", sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.".
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 120, reca: Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. [Grandi Opere Infrastrutturali] ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario n. 174.".

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.