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Decreto 22 dicembre 2004

Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana.

(GU n. 15 del 20-1-2005)

 


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Visto il decreto 23 dicembre 2003 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento;
Viste le motivate richieste della regione Toscana;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 12 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.
1. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, gia' concesse per i parametri boro, arsenico e clorito entro i Valori massimi ammissibili (VMA) di 3 mg/l, di 50 \mu g/l e di 1,3 mg/l.
La deroga per il parametro clorito con un valore massimo ammissibile di 1,3 mg/l puo' essere estesa ai comuni di Capannoni, Porcari, Pescia, Uzzano, Baggiano, Massa e Cozzale, Pieve a Fievole, Consumano, Lamporecchio e Larciano.
Per il comune di Piombino il valore massimo ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 5 mg/l.
2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 30 giugno 2005. 
3. Entro il 30 aprile 2005 la regione Toscana e' tenuta a presentare i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per i prossimi anni corredato dei costi e della copertura finanziaria. E' tenuta inoltre a fornire ulteriori indagini conoscitive sull'origine dell'inquinante ambientale boro, su eventuali fonti antropiche e su i provvedimenti preventivi messi in atto.
4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
5. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.

Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La regione, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmettera' trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.

Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 22 dicembre 2004

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli