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Decreto-Legge 29 marzo 2004, n.79

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe. 

(GU n. 75 del 30-3-2004) 




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumita', nonche' la indifferibilita' di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attivita' di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonche' per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettivita', affidati alla Protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purche' risulti garantita la sicurezza del sito. 
2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e' comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorita' di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attivita' straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Art. 2.
Interventi urgenti per la messa in sicurezza

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o piu' Commissari delegati, di comprovata professionalita' tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.
2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe puo' stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a Euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a Euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 3.
4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: "livello sovraregionale" sono inserite le seguenti: "non piu' di".
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il piu' celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato e' composto da cinque esperti, di comprovata capacita' ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'universita' e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attivita' ordinaria del personale, senza maggiori oneri ne' deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attivita' di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.
4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.

Art. 5.
Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalita' di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli