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Regione Abruzzo
Legge Regionale n.
29 del 18-08-2004
 

Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n° 141 recante: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative

 

(B.U.R. Abruzzo N. 23  del 27 agosto 2004)
 

 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 




ARTICOLO 1
Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 141/1997


1. L'art. 13 della L.R. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della presente legge è sostituito con il seguente:
«Art. 13 Criteri generali di applicazione
1. La Regione in sede di prima formazione del P.D.M., utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai "Piani spiaggia comunali" vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il P.D.M. di cui all'art. 6 della L.R. 12.4.1983, n. 18 definisce la normativa di dettaglio.»



ARTICOLO 2
Abrogazione del comma 3 - art. 15 della L.R. 141/1997


1. Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della presente legge è abrogato.



Formula Finale:


La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".



E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Agosto 2004