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Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.136

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

(GU n. 137 del 16-6-2003) 

 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166; 
Vista, altresi', la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Istituzione del Registro italiano dighe
1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: "RID", istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.

Art. 2.
Organi del RID
1. Sono organi del RID:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.
Il presidente
1. Il presidente, legale rappresentante del RID, e' scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.

Art. 4.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui:
a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) un membro esperto in materie giuridiche;
c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a).
2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o piu' membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalita' ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.
5. Il consiglio di amministrazione:
a) adotta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attivita' di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;
c) adotta il regolamento di contabilita' e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovra' prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonche' agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorita' e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita'; definisce criteri e modalita' per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;
e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonche' gli schemi previsionali pluriennali;
f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5; 
g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attivita' delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui all'articolo 8, nonche' su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo;
i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attivita' di competenza degli uffici periferici di cui all'articolo 11, con l'utilizzo di personale degli enti suddetti;
l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attivita' svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
n) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale;
o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita delibera, determina le modalita' di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennita' per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.

Art. 5.
Il comitato tecnico-scientifico
1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.
2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:
a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe.
3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:
a) proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;
b) questioni di particolare rilevanza tecnica;
c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennita' ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID.
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).

Art. 7.
Il direttore generale
1. Il direttore generale e' scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalita' in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
3. Il direttore generale e' il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresi' tutti i compiti previsti dallo statuto dell'Ente.

Art. 8.
Consulta degli iscritti
1. E' istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.
3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.
4. La consulta e' costituita da:
a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;
c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;
d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente.
5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi' sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti.
8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.
9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.

Art. 9.
Vigilanza governativa
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del RID. 
In particolare:
a) vigila che l'attivita' del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicita' e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;
b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuita' della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); puo', altresi', revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonche' per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;
c) autorizza l'effettuazione di attivita' di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri.
2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonche' le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
3. Il RID e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 10.
Compiti ed attribuzioni del RID
1. Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;
2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita' di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonche' la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonche' dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.
4. Il RID altresi', sulla base di apposite convenzioni:
a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;
b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruita' economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonche' compiti di certificazione di qualita' ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;
c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;
d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.
5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalita' di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilita' per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalita' di rappresentazione dei relativi risultati;
c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
e) individuazione delle modalita' di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.

Art. 11.
Organizzazione del RID
1. L'organizzazione del RID e', in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalita' giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID e' articolato in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio e' determinato secondo l'allegata tabella A). 
2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Entrate del RID
1. Costituiscono entrate del RID:
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilita' "servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.
2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.
3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalita' stabiliti dal regolamento di contabilita' e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 13.
Iscrizione al RID
1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe gia' in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.
2. Allo scopo di assicurare continuita' nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c).
4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali gia' assegnati al Servizio nazionale dighe, nonche' quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonche' l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.
5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' trasferito al RID, senza soluzione di continuita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonche' di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. 
Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.
7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.
8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 346

 

                                                            Tabella A
 

        ORGANICO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE
 

Funzioni di livello dirigenziale generale...          1
Funzioni di livello dirigenziale tecnico....         18
Funzioni di livello dirigenziale amministrativo....   2
Organico personale non dirigente....                172
 

 

         Nota esplicativa sulla tabella A)
 

Funzioni di livello dirigenziale generale....  1    (*)
Funzioni di livello dirigenziale....          20   (**)
Organico personale non dirigente....         172  (***)
 

(*)  Il direttore generale.
(**)  Totale  dei  dirigenti tecnici del Servizio nazionale dighe (n.
20).
(***)  Totale  dell'organico del personale non dirigente del Servizio
nazionale dighe (n. 172).