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Decreto 29 Dicembre 2003, n. 391

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999. 

(GU n. 39 del 17-2-2004) 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, ed in particolare l'articolo 5 che prevede l'obbligo di identificare la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
Vista la tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che definisce la metodologia per la classificazione dello stato ecologico dei laghi;
Vista la nota prot. n. PG./221183529 del 10 luglio 2002, del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), che rappresenta la difficolta' sull'applicazione del citato criterio di classificazione dello stato ecologico dei laghi, ritenendo che la scala adottata esclude situazione di qualita' delle acque lentiche;
Vista la nota dell'IRSA del 25 novembre 2002, prot. n. PG./2211 85175, con la quale e' proposta la modifica del punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, basata sull'introduzione di due tabelle a doppia entrata, per la valutazione del livello per l'ossigeno e per il fosforo totale, e di una tabella di normalizzazione delle classi ottenute per i singoli parametri;
Ritenuto che la metodologia proposta dall'IRSA sia in grado di risolvere le difficolta' emerse dall'applicazione dell'attuale metodologia, anche a seguito della verifica effettuata dall'IRSA stessa ai fini della sua validita';
Considerato che in senso favorevole sulla proposta dell'IRSA si sono espressi l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) con nota del 5 marzo 2003, prot. 10062/LA.12 e l'Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT) con nota del 20 marzo 2003, prot. 5599; 
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella 11 punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto con la proposta dell'IRSA; 
Visto, altresi', l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che consente di emanare regolamenti, di modifica degli allegati al decreto medesimo per adeguarli a
sopravvenute esigenze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2003/9271 del 17 dicembre 2003;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e disposizioni, e' modificata dall'allegato del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 136

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - 29 maggio 1999, n. 124 (S.O.). - L'art. 5 del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' il seguente:
"Art. 5 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale). - 1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1. 2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualita' ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attivita' umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non e' perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.".
- La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che definisce la metodologia per la classificazione dello stato ecologico dei laghi, e' la seguente:
"3.3.3. Classificazione. - Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico cosi' come indicato in tabella 11. La classe da attribuire e' quella che emerge dal risultato peggiore tra i quattro parametri indicati.

                                                           Tabella 11

                      STATO ECOLOGICO DEI LAGHI

 

 

=====================================================================

PARAMETRO       CLASSE 1   CLASSE 2   CLASSE 3   CLASSE 4   CLASSE 5

---------------------------------------------------------------------

Trasparenza (m)  > 5       < o = 5    < o = 2    < o = 1,5  < o = 1

(valore minimo

annuo)

 

Ossigeno         > 80%     < o = 80%  < o = 60%   < o = 40%  < o =20%

ipolimnico

(% di saturazione)

(valore minimo

annuo misurato

nel periodo di

massima

stratificazione

 

Clorofilla "a"   > 3       < o = 6   < o = 10     < o = 25   < o = 25

((micro)g/l

(valore massimo

annuo)

 

Fosforo totale   < 10      < o = 25   < o = 50    < o = 100   > 100

(P(micro)g/l)

(valore massimo 

annuo)


- L'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, e' il seguente:
"4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari.
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
Nota all'art. 1:
- La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' riportata nelle note alle premesse.


Allegato A
3.3.3. Classificazione.
Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico utilizzando la tabella 11a per l'individuazione del livello da attribuire alla trasparenza e alla clorofilla "a". L'attribuzione del livello per l'ossigeno disciolto e il fosforo totale viene effettuata rispettivamente attraverso le tabelle a doppia entrata 11b e 11c.
Lo stato ecologico e' ottenuto sommando i livelli dei singoli parametri, deducendo la classe finale dagli intervalli definiti dalla tabella 11d.


Tabella 11a - Individuazione dei livelli per la trasparenza e la clorofilla.

 

=====================================================================
PARAMETRO            LIVELLO   LIVELLO   LIVELLO   LIVELLO   LIVELLO
                        1         2         3         4         5
---------------------------------------------------------------------
Trasparenza (m)       > 5     < o = 5   < o = 2   < o = 1,5  < o = 1
(valore minimo)
 

Clorofilla a          < 3     < o = 6   < o = 10  < o = 25   < o = 25
((micro)g/l)
valore massimo
 

  
Tabella   11b  -  Individuazione  del  livello  per  l'ossigeno  (% saturazione).
 

 

                                   VALORE A 0 m NEL PERIODO
                                   DI MASSIMA CIRCOLAZIONE
                             > 80     < 80    < 60    < 40    < 20
VALORE MINIMO       > 80       1
IPOLIMNICO NEL  < o = 80       2        2
PERIODO DI      < o = 60       2        3        3
MASSIMA         < o = 40       3        3        4       4
STRATIFICAZIONE < o = 20       3        4        4       5      5
 

  
Tabella  11c  -  Individuazione  del  livello per il fosforo totale ((micro)g/1).
 

 

                                   VALORE A 0 m NEL PERIODO
                                   DI MASSIMA CIRCOLAZIONE
                             < 10     < 25    < 50    < 100    > 100
VALORE              < 10       1
MASSIMO         < o = 25       2        2
RISCONTRATO     < o = 50       2        3        3
                < o = 100      3        3        4       4
                    > 100      3        4        4       5      5
 

  
 
Tabella  11d.  Attribuzione  della  classe  dello  stato  ecologico attraverso  la  
normalizzazione  dei  livelli  ottenuti per i singoli parametri.
 

 

             Somma dei singoli punteggi         Classe
                        4                          1
                       5-8                         2
                       9-12                        3
                      13-16                        4
                      17-20                        5