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Deliberazione 19 dicembre 2002 n.131

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002. (Testo coordinato alla Deliberazione 14 marzo 2003 n.11 pubblicata su G.U. n. 79 del 4-4-2003)

(GU n. 79 del 4-4-2003) 


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, in materia di lavori pubblici;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che con l'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato soppressi, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legislativo n. 112/1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato, ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa, demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione);
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti, rispettivamente, il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, e visto altresi' il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sono state apportate modifiche a detto decreto;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con il quale e' stata recepita la direttiva del Consiglio 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque per il consumo umano;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di project financing;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualita', direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e - a far data dal 1999 - di depurazione e viste in particolare: la delibera 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 28/1998), con la quale sono state, tra l'altro, dettate le disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera 19 febbraio 1999, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validita' e' stata confermata sino al 30 giugno 2000, la delibera 22 giugno 2000, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 192/2000), con la quale sono state analogamente dettate direttive per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001 la delibera 4 aprile 2001, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 165/2001) con la quale sono state previste direttive analoghe per il periodo 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), come integrata con propria delibera 17 marzo 2000, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; 
Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la delibera 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000, condizionando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al rilascio di un'attestazione, da parte dell'ATO o della provincia competente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento dei relativi impianti;
Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2002;
Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 10 dicembre 2002 ed in particolare l'opportunita' di attribuire particolare attenzione all'aspetto della qualita' e di riprendere il percorso di copertura dei costi per quelle gestioni che non hanno ancora raggiunto l'equilibrio economico;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90/1997), e' stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52/1998), sono state formulate note esplicative;
Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;
Considerata l'opportunita' di sistematizzare i dati contenuti nei modulari allegati alla circolare del Ministero delle attivita' produttive esplicativa della presente delibera al fine di poter disporre di una base informativa sul settore;
Udita la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
Sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonche', per le attivita' di verifica, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera.

1. Servizio di acquedotto.
1.1 Articolazione tariffaria.
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche' dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle direttive di questo Comitato, i provvedimenti CIP numeri. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
1.2 Incremento tariffario per fattori di qualita'.
Gli enti e le imprese che hanno adottato entro il 30 giugno 2002 la carta del servizio idrico e che hanno previsto l'acquisizione della certificazione ISO possono incrementare la tariffa dello 0,2%.
1.3 Percorso di avvitinamento alla copertura dei costi. 
1.3.1 I gestori che nel 2001, pur avendo iniziato negli anni precedenti il percorso di copertura dei costi, non hanno ancora coperto i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio per l'anno 1998, applicano incrementi tariffari che consentano la copertura integrale dei costi stessi ovvero un sensibile avvicinamento a tale obiettivo entro il periodo di vigenza della presente delibera. A tal fine si fara' riferimento ai costi 1998, rivalutati nella misura del 1,7% (percentuale derivante dalla somma dei valori del price-cap - relativi agli anni 1999-2002 - 0,5; 0,7; 0,0; 0,5).
1.3.2 I costi, di cui al precedente punto, sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Per capitale proprio investito si intende l'importo delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti e dei debiti a medio e lungo termine. Detto tasso di remunerazione non e' peraltro riferibile alle gestioni in economia.
Gli aumenti di cui sopra non debbono superare il limite di incremento tariffario del 6%.
1.3.3 Sbilanci della gestione.
Agli enti ed alle imprese che, nel corso del 2000 hanno registrato livelli di copertura dei costi inferiori all'80% e che hanno segnalato, ai sensi del punto 1.2 della delibera n. 52/2001, la situazione di sbilancio alla segreteria di questo Comitato, sono consentiti incrementi tariffari per la copertura integrale dello squilibrio. Tali incrementi sono ripartiti in un periodo di quattro anni: nel primo anno e' consentito un incremento tale da coprire un massimo del 30% dello squilibrio mentre la parte restante e' recuperabile entro il limite di 1/3 in ognuno dei tre anni successivi.
Tali richieste di variazioni tariffarie devono essere segnalate alle autorita' d'ambito o alle province, nel caso in cui le prime non siano ancora operative; le predette autorita' possono formulare entro un tempo congruo un parere al riguardo al fine di consentire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di verificare senza ritardi la congruita' delle richieste di adeguamento tariffario.
1.3.4 Limite all'aumento tariffario.
I limiti di cui ai punti precedenti non si applicano nei confronti degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 342/1997.
1.4 Adeguamento della tariffa.
La tariffa vigente al 30 giugno 2002, o quella rideterminata ai sensi del precedente punto 1.3, viene adeguata sino ad un massimo dello 0.5% (pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato 1,7% ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita' 1,2%).
L'aumento non e' applicabile a quelle gestioni che con la manovra di cui al punto 1.3 non raggiungono l'equilibrio economico.
1.5 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unita' abitativa.
Gli enti e le imprese che gestiscono il servizio proseguono il percorso di graduale eliminazione del minimo impegnato negli usi domestici secondo le modalita' indicate nel punto 1.3 della delibera n. 52/2001 e nella delibera 21 dicembre 2001, n. 120, tenendo, altresi', conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e valori consuntivati presi a riferimento nella manovra di isoricavo.
La seconda tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrera' dal 1 luglio 2002.
l gestori che non hanno ancora avviato tale meccanismo di eliminazione del minimo impegnato sono obbligati ad avviarlo nel periodo di vigenza della presente delibera.
Il percorso di eliminazione del minimo impegnato, a decorrere dal 1 luglio 2002, viene esteso ai non residenti; per questi la quota fissa della tariffa puo' superare fino a tre volte quella calcolata per i residenti nei limiti dell'isoricavo.
1.6 Incrementi per investimenti.
1.6.1 Nell'eventualita' che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, e' consentito un incremento pari al 5% nel caso di rapporto investimenti/fatturato pari o superiore al 50%; in caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Il relativo programma di investimenti deve essere approvato dall'ATO o, in sua assenza, dalla provincia.
1.6.2 E', altresi', previsto un ulteriore incremento nella misura massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti e' finalizzata alla riduzione delle perdite secondo la metodologia indicata nel decreto ministeriale n. 99/1997, specificato in premessa, ovvero alla realizzazione di strumentazioni per la sua misurazione.
L'incremento tariffario e' proporzionale al rapporto tra il valore degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il valore complessivo degli investimenti stessi.
Ciascun intervento unitario e non frazionabile, di cui al presente punto, non deve superare l'1% del fatturato e deve rimanere comunque entro un tetto massimo di 200.000 euro.
Per gli interventi di cui al presente punto, il gestore del servizio ha l'obbligo di comunicare all'Autorita' d'ambito o alla provincia, nel caso in cui la predetta autorita' non sia operante, la tipologia di investimenti unitamente alla dettagliata descrizione degli interventi da effettuare nonche' i corrispondenti incrementi.
Resta preclusa qualsiasi possibilita' di disporre aumenti in relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dall'ATO o dalla provincia entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.
1.6.3. Limiti.
1.6.3.1 Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.
1.6.3.2 Gli aumenti indicati al punto 1.6 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 99/1997 e dalla relativa circolare esplicativa.
1.6.4. Riconoscibilita' degli investimenti.
Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi pubblici regionali, statali o comunitari.
1.6.5. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.
Nell'ipotesi che al 31 dicembre 2002 non risulti realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario ai sensi della delibera n. 52/2001, all'incremento complessivo per il 2002, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente realizzato nel 2001.
Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:
(Formule omesse)
1.6.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso.
Al gestore all'ingrosso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.4.6 della delibera n. 52/2001, nei limiti tariffari previsti dalla presente delibera.

2. Servizio di depurazione e fognatura.
2. 1. Utenze civili.
Il gestore, qualora non abbia gia' provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di 0,25822 Euro
(L. 500) al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facolta' d'incrementare la tariffa sino all'importo di 0,08779 Euro (L. 170), aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di questo Comitato 27 novembre 1996, n. 255, 18 dicembre 1997, n. 248, numeri 8/1999, 62/2000 e 52/2001.
2.2. Utenze industriali.
Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel decreto legislativo n. 152/1999, poi modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, si applicano le disposizioni di cui al punto 2.2 della delibera n. 52/2001 secondo i parametri di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.
2.3. Per entrambi i servizi la tariffa massima a metro cubo puo' essere incrementata sino alla misura massima dell'1,7% pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita', assunto pari a 0.
2.4. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della delibera 15 novembre 2001, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2002).
Per le autorita' d'ambito, che nel 2001 non hanno presentato i suddetti programmi, e' previsto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione dell'arco temporale 2001-2006 secondo le stesse modalita' di cui alla richiamata delibera n. 52/2001. 
Sono stabiliti, altresi', incrementi per investimenti, previsti nell'anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano inseriti all'interno dei piano stralcio di cui alla legge n. 388/2000. L'aumento e' fissato nella misura massima dell'1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato;
per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.
(Punto così modificato dalla deliberazione CIPE n.11/03 - le modifiche sono riportate in corsivo)

 

3. Norme comuni.
3.1 Base di computo degli aumenti.
Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti al 30 giugno 2002, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 1.3. Gli incrementi tariffari non possono comunque superare cumulativamente il tetto del 10%, ad esclusione degli incrementi di cui al punto 1.3.
3.2. Decorrenza degli aumenti.
Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2 saranno applicati dal 1° luglio 2002. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per la relativa attivita' di verifica entro il 30 giugno 2003. I relativi conguagli verranno ripartiti, nell'arco dell'anno, in almeno due soluzioni di pari importo.
(Punto così modificato dalla deliberazione CIPE n.11/03 - le modifiche sono riportate in corsivo)

3.3 Rapporti con l'utenza.
Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento.
3.4 Procedure.
Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compiti dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3.5 Clausola di rinvio.
Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera n. 52/2001, che non siano modificate dalla presente delibera.
Invita
gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio a trasmettere i modulari alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura indipendentemente dalla richiesta di adeguamenti tariffari;
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad organizzare i dati su supporto elettronico ed a renderli disponibili alle amministrazioni interessate.

Roma, 19 dicembre 2002


Il Presidente delegato
Tremonti

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 139

 

Allegato 1
 

=====================================================================
  1  |  Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico
=====================================================================
     |Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle
     |reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro
1.1  |degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esisitenti.
---------------------------------------------------------------------
     |Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di
1.2  |qualita' e sicurezza secondo norma.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni
1.3  |rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di
     |cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
     |marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della
     |qualita' percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e
     |sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto
1.4  |contrattuale con la clientela.
---------------------------------------------------------------------
     |Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e
     |documentazione della rete degli impianti e formazione dei
1.5  |relativi data-base.
---------------------------------------------------------------------
2.   |Investimenti specifici per i singoli servizi.
---------------------------------------------------------------------
2.1  |Servizio acquedottistico.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il
     |contenimento delle perdite delle reti e negli impianti
2.1.1|esistenti.
---------------------------------------------------------------------
2.1.2|Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni
2.1.3|rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare
2.1.4|l'utilizzazione delle risorse idriche.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle
     |reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro
2.1.5|degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.
---------------------------------------------------------------------
     |Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di
2.1.6|qualita' sicurezza secondo norma.
---------------------------------------------------------------------
     |Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli
     |esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire
     |l'installazione di contatori in ogni singola unita' abitativa
     |nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e
2.1.7|del settore terziario.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi per incentivare la sicurezza dell'approvvigionamento
2.1.8|idrico da contaminazioni internazionali.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi volti alla realizzazione di strumentazioni per la
2.1.9|misurazione delle perdite.
---------------------------------------------------------------------
2.2  |Servizio fognatura.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il
     |contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti
2.2.1|esistenti.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete
2.2.2|fognaria, allacciamenti, misuratori, etc.).
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di
2.2.3|collettamento delle acque.
---------------------------------------------------------------------
2.3  |Servizio di depurazione.
---------------------------------------------------------------------
     |Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal decreto
2.3.1|legislativo n. 152/1999.
---------------------------------------------------------------------
2.3.2|Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti.
---------------------------------------------------------------------
     |Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di

2.3.3|depurazione dell'acque.

 

 
 
Allegato 2
 

      ADEGUAMENTO PARAMETRI PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE 2002
 

=====================================================================
                |  Prezzi alla   |                 |
                | produzione dei |                 |
  Anno ultimo   |    prodotti    |  Incremento %   |  Incremento %
  adeguamento   |  industriali   |      ISTAT      |    parametro
=====================================================================
1985            |      0,00      |      60,55      |      30,28
---------------------------------------------------------------------
1986            |      0,20      |      60,23      |      30,11
---------------------------------------------------------------------
1987            |      3,00      |      55,56      |      27,78
---------------------------------------------------------------------
1988            |      3,60      |      50,16      |      25,08
---------------------------------------------------------------------
1989            |      5,90      |      41,79      |      20,90
---------------------------------------------------------------------
1990            |      4,10      |      36,21      |      18,10
---------------------------------------------------------------------
1991            |      3,30      |      31,86      |      15,93
---------------------------------------------------------------------
1992            |      1,90      |      29,40      |      14,70
---------------------------------------------------------------------
1993            |      3,80      |      24,66      |      12,33
---------------------------------------------------------------------
1994            |      3,70      |      20,21      |      10,11
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1995            |      7,90      |      11,41      |      5,71
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1996            |      1,90      |      9,33       |      4,61
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1997            |      1,30      |      7,93       |      3,97
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1998            |      0,10      |      7,82       |      3,91
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1999            |      0,20      |      8,04       |      4,02
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2000            |      6,00      |      1,92       |      0,96
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2001            |      1,92      |      0,00       |      0,00