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Legge 11 luglio 2002, n.140

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione. Testo del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92 coordinato con la legge di conversione. 

(GU n. 162 del 12-7-2002)

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga la seguente legge:

 

 Art. 1.

 1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 11 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei Ministri

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 LAVORI PREPARATORI

 Camera dei deputati (atto n. 2736):

 Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 13

 maggio 2002.

 Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 13 maggio 2002

 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XIV e Parlamentare per le questioni

 regionali.

 Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 28, 30 maggio 2002.

 Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 13 giugno 2002.

 Senato della Repubblica (atto n. 1501):

 Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede referente, il 14 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a, 10a, 12a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Parlamentare per le questioni regionali.

 Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di

 costituzionalita' il 18 giugno 2002.

 Esaminato dalla 13a commissione il 20, 27 giugno 2002.

 Esaminato in aula il 9 luglio 2002 e approvato il 10 luglio 2002.

 Avvertenza:

 Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2002.

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di  conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

 Ufficiale alla pag. 42.

 

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 Art. 1.

 Differimento termini ossigeno disciolto

 1. Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2003.

(( 1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1. ))

 Riferimenti normativi:

 - Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185,

 reca: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della  direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque  di balneazione".

 - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 141, della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la

 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge finanziaria 2001):

 "4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in  materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui

 agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio  1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita'  istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui  all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel

 caso in cui queste non siano ancora operative, le province,  predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, ed attuano un programma di  interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di  quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge  5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province  risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi  dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,  come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali,  su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri".

 

 Art. 2.

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.