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Deliberazione 14 gennaio 2004 n. 3

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Adempimenti in tema di pubblicita' di bandi di gara. 

(GU n. 51 del 2-3-2004) 


Riferimento normativo: art. 29, legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto

Nell'ambito dell'attivita' di accertamento effettuata dal Servizio ispettivo sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio nell'espletamento dell'attivita' di elaborazione delle informazioni rese dalle stazioni appaltanti, e' emerso, in tema di pubblicita' dei bandi di gara, il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicita' a livello regionale, motivato dalla ritenuta inesistenza di due quotidiani a diffusione regionale nel territorio di appartenenza.

Ritenuto in diritto

La disciplina relativa alla pubblicita' dei bandi di gara degli appalti di lavori pubblici e' contenuta nell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel rispetto delle previsioni comunitarie in materia. L'evidente finalita' della norma e' di assicurare la massima trasparenza delle procedure di scelta delle imprese esecutrici, tenuto conto dei principi di libera concorrenza e di legalita' dell'azione amministrativa.
Le diverse forme di pubblicita', a seconda dell'importo dell'appalto, sopra ovvero sotto la soglia comunitaria, ed in tale ambito negli ulteriori scaglioni di importo individuati dal citato art. 80, si concretizzano nella pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale regionale e provinciale, nel bollettino regionale ovvero sull'albo pretorio.
Vale ricordare che la disciplina regolamentare individua la cd. pubblicita' minima, avendo comunque le S.A. facolta' di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita', sulla base di una valutazione discrezionale basata sulla particolare tipologia dell'appalto di che trattasi, ovvero tenendo conto del potenziale mercato imprenditoriale interessato all'appalto.
La riscontrata anomalia riguarda la mancata pubblicita' sui quotidiani a diffusione regionale.
Il comma 9 dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, chiarisce che "per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli piu' diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani".
Dal tenore della norma discende che la pubblicita' a livello regionale deve essere effettuata utilizzando, per attuare il rispetto della conoscibilita' dell'appalto in ambito nazionale, quotidiani nazionali, che tuttavia debbono avere, per agganciare la pubblicita' al carattere locale dell'appalto, una particolare diffusione, da accertarsi caso per caso, nel territorio di interesse.
Cio' significa che per quotidiani regionali debbono intendersi non necessariamente quotidiani pubblicati solo nella regione, dovendosi far riferimento a quelli, anche nazionali, piu' diffusi in termini di vendita.
In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene che la forma di pubblicita' di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, da attuarsi mediante pubblicazione su quotidiani regionali, si intende rispettata anche con l'utilizzo di quotidiani nazionali, piu' diffusi in termini di vendita, nel territorio interessato.

Roma, 14 gennaio 2004
Il presidente: Garri