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Determinazione 3 aprile 2002 n. 6

 

Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Disposizioni sui certificati di esecuzione dei lavori e sulla relazione dettagliata sul comportamento delle imprese (Allegato D e art. 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34).

 

(GU n. 95 del 23-4-2002)

 

Il Consiglio dell'Autorita'  per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

 Premesso che:

 a) nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e' emerso una diffusa negligenza delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

 b) la negligenza consiste principalmente nel compilare parzialmente il certificato di esecuzione dei lavori sotto il profilo formale (mancanza della firma del responsabile del procedimento o, per le stazioni appaltanti che non sono obbligate all'applicazione dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, del soggetto che ne fa le veci, mancanza di regolari timbri che identifichino in maniera certa la stazione appaltante) oppure nell'omettere dati che consentono una esatta lettura del certificato (percentuale in caso di associazioni temporanee o consorzi, indicazioni delle lavorazioni subappaltate, date di inizio

e fine lavori);

 c) il Ministero dei lavori pubblici nella circolare 22 giugno 2000, protocollo n. 823/400/93 alla lettera b) ha formulato alcune indicazioni sul contenuto dei certificati di esecuzione dei lavori che spesso non sono state rispettate dalle stazioni appaltanti;

 d) la presenza in atti di certificati di esecuzione dei lavori non regolarmente redatti e' un aspetto in effetti imputabile per parte ai soggetti che si inseriscono nel procedimento di qualificazione (art. 2, comma 1, lettera e), decreto del Presidentedella Repubblica n. 34/2000);

 e) tali irregolarita' formali comportano necessariamente per l'Autorita' la richiesta di chiarimenti alle stazioni appaltanti e, conseguentemente, un rallentamento della definizione delle ispezioni;

 Considerato che:

 a) i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) sono il mezzo di prova (art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) relativo del possesso della idoneita' tecnica delle imprese da qualificare (art. 18, comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione di lavori in corso di esecuzioni oppure ultimati, anche se non ancora collaudati;

 b) l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto ed al contratto cio' che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (art. 124, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni);

 c) i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese esecutrici debbono essere trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), all'Autorita' (art. 22, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

 d) l'Autorita' deve provvedere ai necessari riscontri a campione della veridicita' dei certificati (art. 22, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

 e) la verifica a campione puo' anche riguardare il controllo sulla rispondenza dei certificati esibiti dalle imprese alle SOA, al fine del conseguimento delle attestazioni con quelli trasmessi all'Autorita' dalle stazioni appaltanti;

 f) l'Autorita' ha provveduto a inserire in una apposita banca dati i certificati di esecuzione dei lavori che sono stati finora trasmessi;

 g) l'allegato D non prevede la indicazione del codice fiscale delle imprese esecutrici, assegnatarie e subappaltatrici mentre questa indicazione permetterebbe un facile ed automatico riscontro fra i certificati presentati dalle imprese alle SOA e quelli trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Autorita' ed inseriti nella banca dati;

 h) l'indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti singoli (art. 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) puo' essere inserita nella colonna mandataria della tabella composizione del soggetto aggiudicatario di cui al quadro B precisando nella corrispondente colonna percentuale di partecipazione che questa e' pari al 100%;

 i) l'indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti plurimi (art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) b) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) puo' essere effettuata inserendola nelle colonne mandatarie e mandanti della tabella composizione del soggetto aggiudicatario e della tabella imprese subappaltatrici e/o assegnatarie di cui rispettivamente al quadro B ed al quadro C con l'effetto di specificare contemporaneamente il codice fiscale del soggetto e la sua qualifica (mandatario, mandante, subappaltatore e assegnatario);

 j) nel caso che l'aggiudicatario sia un consorzio di societa' cooperative, di un consorzio tra imprese artigiane e di un consorzio stabile (art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), al fine di avere maggiore chiarezza per quanto riguarda la individuazione dei soggetti e degli importi utili ai fini della qualificazione nonche' di permettere all'osservatorio la elaborazione delle informazioni, e' opportuno che la tabella imprese subappaltatrici o assegnatarie di cui al quadro C riporti nelle prime righe i nominativi delle eventuali imprese consorziate assegnatarie dell'esecuzione dei lavori con l'indicazione nella colonna assegnazione del loro codice fiscale e riporti nelle righe successive i nominativi dei subappaltatori con l'indicazione nella colonna subappalto del loro codice fiscale e nella colonna assegnazione del codice fiscale dell'impresa consorziata assegnataria che ha affidato il subappalto;

 k) l'ordinamento prevede (art. 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) la trasmissione all'Autorita' di una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo definita dall'Autorita';

 l) la scheda tipo e' stata definita dall'Autorita' con determinazione 21 luglio 2000, n. 36, pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2000, n. 184;

 m) non tutte le stazioni appaltanti hanno, finora, provveduto alla trasmissione all'Autorita' dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1 marzo 2000) e delle relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici relative ai lavori ultimati entro la predetta data e cio' comporta l'impossibilita' di procedere a tutti i controlli previsti dall'ordinamento e incide sul regolare funzionamento del mercato;

 n) la mancata trasmissione del certificato di esecuzione dei lavori e della scheda tipo da parte del responsabile del procedimento all'Autorita', con i contenuti stabiliti dalle disposizioni ed entro i termini previsti o fissati dall'Autorita' stessa e' configurabile come rifiuto o omissione di invio di documenti sanzionabile in via

amministrativa (art. 4, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni).

 Sulla base delle suesposte premesse e considerazioni ne segue che:

 a) le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorita' una copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati all'impresa entro trenta giorni dalla data del rilascio;

 b) le stazioni appaltanti, qualora abbiano rilasciato ad imprese certificati di esecuzione dei lavori dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1 marzo 2000) senza trasmetterne una copia all'Autorita' devono provvedervi in sanatoria entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

 c) le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorita' la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori (art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni);

 d) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici, in caso di appalti aggiudicati a soggetti costituiti da piu' imprese (art. 10, comma 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), deve riferirsi ad ognuna delle imprese che ha eseguito i lavori;

 e) le stazioni appaltanti, qualora non abbiano trasmesso all'Autorita' le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici relative a lavori ultimati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1 marzo 2000), devono provvedervi in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

 f) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici deve riferirsi esclusivamente agli appalti di importo superiore ad Euro 150.000;

 g) nei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, va obbligatoriamente:

 1) rispettata la prescrizione che prevede l'indicazione degli importi sia in cifre e sia in lettere che, in ogni caso, vanno espressi in euro;

 2) inteso che la voce importo complessivo dell'appalto di cui al quadro A si riferisce all'importo a base d'asta indicato nel bando di gara;

 3) rispettate le indicazioni di cui alle lettere h), i) e j) dei considerato;

 4) inseriti nella dichiarazione sulla esecuzione dei lavori contenuta nel quadro C, prima della prescritta dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, il numero e la data del contratto di appalto;

 5) inserita la data di rilascio del documento.

 Roma, 3 aprile 2002

 Il presidente: Garri