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Determinazione 3 aprile 2002 n. 6
Autorita' per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici - Disposizioni sui certificati di esecuzione dei lavori e sulla
relazione dettagliata sul comportamento delle imprese (Allegato D e art. 27,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34).
(GU n. 95 del 23-4-2002)
Il Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Premesso
che:
a) nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e' emerso una diffusa negligenza delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
b)
la negligenza consiste principalmente nel compilare parzialmente il certificato
di esecuzione dei lavori sotto il profilo formale (mancanza della firma del
responsabile del procedimento o, per le stazioni appaltanti che non sono
obbligate all'applicazione dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, del soggetto che ne fa le veci, mancanza di regolari timbri
che identifichino in maniera certa la stazione appaltante) oppure nell'omettere
dati che consentono una esatta lettura del certificato (percentuale in caso di associazioni
temporanee o consorzi, indicazioni delle lavorazioni subappaltate, date di
inizio
e fine lavori);
c)
il Ministero dei lavori pubblici nella circolare 22 giugno 2000, protocollo n. 823/400/93
alla lettera b) ha formulato alcune indicazioni sul contenuto dei certificati
di esecuzione dei lavori che spesso non sono state rispettate dalle stazioni
appaltanti;
d)
la presenza in atti di certificati di esecuzione dei lavori non regolarmente redatti
e' un aspetto in effetti imputabile per parte ai soggetti che si inseriscono nel
procedimento di qualificazione (art. 2, comma 1, lettera e), decreto del
Presidentedella Repubblica n. 34/2000);
e)
tali irregolarita' formali comportano necessariamente per l'Autorita' la richiesta
di chiarimenti alle stazioni appaltanti e, conseguentemente, un rallentamento
della definizione delle ispezioni;
Considerato
che:
a)
i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000) sono il mezzo di prova (art. 18, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000) relativo del possesso della
idoneita' tecnica delle imprese da qualificare (art. 18, comma 5, lettere b) e
c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e vanno rilasciati
anche in relazione di lavori in corso di esecuzioni oppure ultimati, anche se non
ancora collaudati;
b)
l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle
risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di
cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto ed
al contratto cio' che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore
dei lavori (art. 124, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e successive modificazioni);
c)
i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese esecutrici debbono
essere trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 2,
lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni), all'Autorita' (art. 22, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000);
d)
l'Autorita' deve provvedere ai necessari riscontri a campione della veridicita'
dei certificati (art. 22, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000);
e)
la verifica a campione puo' anche riguardare il controllo sulla rispondenza dei
certificati esibiti dalle imprese alle SOA, al fine del conseguimento delle attestazioni
con quelli trasmessi all'Autorita' dalle stazioni appaltanti;
f)
l'Autorita' ha provveduto a inserire in una apposita banca dati i certificati di
esecuzione dei lavori che sono stati finora trasmessi;
g)
l'allegato D non prevede la indicazione del codice fiscale delle imprese esecutrici,
assegnatarie e subappaltatrici mentre questa indicazione permetterebbe un
facile ed automatico riscontro fra i certificati presentati dalle imprese alle SOA
e quelli trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Autorita' ed inseriti nella banca
dati;
h)
l'indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti singoli (art. 10, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) puo' essere
inserita nella colonna mandataria della tabella composizione del soggetto
aggiudicatario di cui al quadro B precisando nella corrispondente colonna
percentuale di partecipazione che questa e' pari al 100%;
i)
l'indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti plurimi (art. 10, comma 1,
lettere d), e) ed e-bis) b) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni)
puo' essere effettuata inserendola nelle colonne mandatarie e mandanti della tabella
composizione del soggetto aggiudicatario e della tabella imprese subappaltatrici
e/o assegnatarie di cui rispettivamente al quadro B ed al quadro C con
l'effetto di specificare contemporaneamente il codice fiscale del soggetto e la
sua qualifica (mandatario, mandante, subappaltatore e assegnatario);
j)
nel caso che l'aggiudicatario sia un consorzio di societa' cooperative, di un
consorzio tra imprese artigiane e di un consorzio stabile (art. 10, comma 1,
lettere b) e c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), al fine di
avere maggiore chiarezza per quanto riguarda la individuazione dei soggetti e
degli importi utili ai fini della qualificazione nonche' di permettere
all'osservatorio la elaborazione delle informazioni, e' opportuno che la
tabella imprese subappaltatrici o assegnatarie di cui al quadro C riporti nelle
prime righe i nominativi delle eventuali imprese consorziate assegnatarie dell'esecuzione
dei lavori con l'indicazione nella colonna assegnazione del loro codice fiscale
e riporti nelle righe successive i nominativi dei subappaltatori con
l'indicazione nella colonna subappalto del loro codice fiscale e nella colonna assegnazione
del codice fiscale dell'impresa consorziata assegnataria che ha affidato il
subappalto;
k)
l'ordinamento prevede (art. 27, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000) la trasmissione all'Autorita' di una relazione dettagliata
sul comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo
definita dall'Autorita';
l)
la scheda tipo e' stata definita dall'Autorita' con determinazione 21 luglio 2000,
n. 36, pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 8 agosto 2000, n. 184;
m)
non tutte le stazioni appaltanti hanno, finora, provveduto alla trasmissione all'Autorita'
dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 (1 marzo 2000) e delle relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese
esecutrici relative ai lavori ultimati entro la predetta data e cio' comporta l'impossibilita'
di procedere a tutti i controlli previsti dall'ordinamento e incide sul
regolare funzionamento del mercato;
n)
la mancata trasmissione del certificato di esecuzione dei lavori e della scheda
tipo da parte del responsabile del procedimento all'Autorita', con i contenuti
stabiliti dalle disposizioni ed entro i termini previsti o fissati
dall'Autorita' stessa e' configurabile come rifiuto o omissione di invio di
documenti sanzionabile in via
amministrativa (art. 4, comma 7, della
legge n. 109/1994 e successive modificazioni).
Sulla
base delle suesposte premesse e considerazioni ne segue che:
a)
le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorita' una copia dei
certificati di esecuzione dei lavori rilasciati all'impresa entro trenta giorni
dalla data del rilascio;
b)
le stazioni appaltanti, qualora abbiano rilasciato ad imprese certificati di esecuzione
dei lavori dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 (1 marzo 2000) senza trasmetterne una copia all'Autorita'
devono provvedervi in sanatoria entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
c)
le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorita' la relazione dettagliata
sul comportamento delle imprese esecutrici entro trenta giorni dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori (art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni);
d)
la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici, in caso di
appalti aggiudicati a soggetti costituiti da piu' imprese (art. 10, comma 1,
lettere b), c), d), e) ed e-bis), della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni), deve riferirsi ad ognuna delle imprese che ha eseguito i
lavori;
e)
le stazioni appaltanti, qualora non abbiano trasmesso all'Autorita' le relazioni
dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici relative a lavori
ultimati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 (1 marzo 2000), devono provvedervi in sanatoria entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
f)
la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici deve riferirsi
esclusivamente agli appalti di importo superiore ad Euro 150.000;
g)
nei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire dalla
data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, va obbligatoriamente:
1)
rispettata la prescrizione che prevede l'indicazione degli importi sia in cifre
e sia in lettere che, in ogni caso, vanno espressi in euro;
2)
inteso che la voce importo complessivo dell'appalto di cui al quadro A si
riferisce all'importo a base d'asta indicato nel bando di gara;
3)
rispettate le indicazioni di cui alle lettere h), i) e j) dei considerato;
4)
inseriti nella dichiarazione sulla esecuzione dei lavori contenuta nel quadro C,
prima della prescritta dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito, il numero e la data del contratto di appalto;
5)
inserita la data di rilascio del documento.
Roma,
3 aprile 2002
Il
presidente: Garri