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AmbienteDiritto
Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici - Premio di accelerazione.
(GU n. 113 del 16-5-2002)
Stazione appaltante: Azienda sanitaria
locale n. 2 Olbia – Comune di Sezze.
Riferimento
normativo: art. 23, decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145.
IL
CONSIGLIO
Vista
la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato
in fatto.
L'Azienda
sanitaria locale n. 2 di Olbia ha fatto pervenire un quesito in ordine alla possibilita'
di inserire in un contratto stipulato ed in corso di esecuzione, una clausola
relativa al premio di accelerazione, non prevista dal capitolato speciale e dal
contratto.
Sempre
in merito al premio di accelerazione, il comune di Sezze chiede se e'
possibile, avendo l'amministrazione necessita' di avere ultimata l'opera per il
31 agosto p.v., riconoscere il premio di accelerazione per un contratto la cui
scadenza naturale e' prevista per il 6 dicembre 2002.
Ritenuto
in diritto.
L'art.
23 del Capitolato generale di appalto di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145, disciplina il premio di accelerazione prevedendo
che "in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto,
il contratto puo' prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni
giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che
l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte".
Affrontare
una problematica sul premio di accelerazione significa dover approfondire la
fattispecie attinente al tempo nell'esecuzione dell'appalto.
Il
termine nel contratto di appalto, in cui la prestazione e' di norma definita in
funzione dell'opus da produrre, concerne il tempo dell'adempimento e quindi, riferito
al tempo di esecuzione della prestazione, puo' essere iniziale o finale.
Per
quanto attiene il termine iniziale, con la consegna lavori e la redazione del relativo
verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori
(art. 129, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
Di
maggiore rilevanza appare il termine finale, qualificato per sua natura come termine
essenziale, dal momento che l'ultimazione dell'opera rappresenta la soddisfazione
dell'interesse pubblico al conseguimento dell'oggetto dell'appalto, che trova
la propria ragion d'essere nella stessa causa del negozio giuridico.
Il
termine di ultimazione, secondo i principi generali di cui all'art. 1184 codice
civile, si presume a favore dell'appaltatore e pertanto l'amministrazione non puo
ne' prevedere un termine cosi' breve, in relazione all'entita' e complessita' dell'opera
da realizzare, da rendere materialmente e tecnicamente impossibile la prestazione,
ne' pretendere un accelerazione o al contrario un rallentamento, tali da
implicare un andamento anomalo dell'appalto o la sopportazione di oneri
eccedenti ogni previsione contrattuale. In tale contesto si inserisce il premio di accelerazione con il quale
l'appaltatore viene sollecitato nell'ultimazione dell'opera rispetto al termine
fissato in contratto. L'acceleramento nell'esecuzione non deve essere incompatibile
con il compimento dell'opera a regola d'arte, dal momento che le obbligazioni contrattuali
devono comunque essere garantite: infatti la prestazione di conseguire una anticipazione
nell'ultimazione dell'opera non costituisce un obbligo dell'appaltatore, bensi'
e' una condizione che consente la corresponsione del premio da parte della stazione
appaltante.
Per
tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi autonomi rispetto
al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretti a retribuire lo
stesso per i vantaggi che fa conseguire alla stazione appaltante: adempiono quindi,
ad una funzione inversa a quella cui adempie la penale per il ritardo.
La
normativa previgente alla legge quadro contemplava, art. 12 della legge n.
141/1981, la possibilita' di prevedere nel capitolato speciale di appalto apposita
clausola relativa al premio di accelerazione. Oggi l'istituto e' contemplato
nel capitolato generale di appalto, di cui al citato decreto n. 145/2000.
Si
ritiene che l'attuale previsione normativa che prevede l'inserimento nel contratto
della clausola di che trattasi, rappresenta un elemento condizionante l'offerta
e pertanto deve essere prevista fin dall'esperimento della gara. Infatti,
l'impresa dotata di strumenti operativi od organizzativi tali da consentire uno
sviluppo temporale accelerato nell'esecuzione dei lavori, potra', grazie alla
consapevolezza della presenza della clausola relativa al premio, formulare una
offerta basata anche su detto incentivo.
Occorre
inoltre tener presente la premessa in base alla quale e' possibile prevedere il
premio di accelerazione e cioe' quei "casi particolari che rendano
apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine contrattualmente previsto", che comporta una valutazione
a monte da parte della stazione appaltante, sulla base della tipologia
dell'appalto. In base a quanto sopra
considerato,
Il
Consiglio accerta che il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del Capitolato
generale di appalto, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145, in virtu' della necessita' di una valutazione a monte da parte
della stazione appaltante sulla base della tipologia dell'appalto, deve essere previsto
in contratto fin dall'esperimento della gara, essendo un elemento condizionante
l'offerta;
manda
all'Ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione ai
soggetti istanti.
Roma,
29 aprile 2002
Il
presidente: Garri