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Deliberazione 27 marzo 2002 n. 87
Autorita' per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici - Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura
dei bandi di gara e alle SOA in materia di qualificazione.
(GU n. 95 del 23-4-2002)
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Premesso
che:
sono
state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle
disposizioni contenute nel regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, relativamente all'attribuzione,
nell'ambito della declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, degli interventi di manutenzione, rinnovo e
realizzazione di opere a verde (quali il taglio delle essenze arboree), in
quanto le stesse vengono inquadrate in molti bandi di gara e nei relativi e
successivi certificati di esecuzione dei lavori indifferentemente nella categoria
OG13 oppure nella categoria OS24;
l'Autorita'
ha dato riscontro a tali richieste fornendo alle SOA specifiche indicazioni che
incidono sulle modalita' di qualificazione delle imprese e di conseguenza
producono effetti sulla qualificazione delle imprese in gara;
alcune
SOA, successivamente alle indicazioni fornite dall'Autorita', hanno comunicato di
aver ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nelle
categorie OG13 o OS24 esibendo delle certificazioni di esecuzione di lavori
relative ad interventi di esecuzione oppure di manutenzione del verde urbano
e/o
del verde autostradale;
Considerato
che:
la
declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 relativa alla categoria OG13 identifica quali ricadenti in tale
categoria tutti gli interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano
sostanzialmente in interventi di consolidamento e stabilizzazione del territorio
conseguenti al verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque al verificarsi
di eventi che hanno compromesso l'equilibrio ecosistemico del territorio;
la
declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 relativa alla categoria OS24 identifica quali ricadenti in tale
categoria tutti gli interventi di esecuzione del verde urbano, realizzati al
fine di consentire un miglior uso della citta' (recinzioni, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, campi sportivi, terreni da gioco);
i
lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del
verde pubblico vanno considerate "servizi" se limitate ad attivita'
di cura e regolazione di quanto gia' esistente;
le
questioni sono state sottoposte al parere della Commissione consultiva, di cui all'art.
8, comma 3o, della legge n. 109/1994 e successive modifiche, nonche' all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che si e' espressa nella
seduta del 10 ottobre 2001;
L'Autorita'
ritiene, al fine di garantire i principi di uniformita' di comportamento e di libera
concorrenza tra gli operatori, che i criteri da tener presente da parte delle
stazioni appaltanti in sede di stesura dei bandi di gara sono nei termini
seguenti:
l'esecuzione
di attivita' rientranti nella categoria OG13 riguardano eminentemente interventi
di ingegneria naturalistica che si concretizzano in interventi di
consolidamento e stabilizzazione necessari a seguito del verificarsi di dissesti
idrogeologici o comunque dal verificarsi di eventi che hanno compromesso
l'equilibrio
ecosistemico del territorio;
l'esecuzione
di attivita' ascrivibili alla categoria OS24 riguardano eminentemente
interventi di esecuzione e manutenzione del verde urbano, quali quelli relativi
a parchi attrezzati;
la
semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice
manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente
nell'ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi piu' propriamente dei
"servizi", pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle
imprese nelle categorie OG13 e OS24.
Roma,
27 marzo 2002
Il
presidente: Garri