Sito giuridico ambientale Copyright © AmbienteDiritto
Determinazione n. 3 /2002 del 27 febbraio 2002
“Relazione
geologica - Necessità di previsione nella documentazione di progetto ed
indicazioni per la formulazione dei bandi di gara di servizi di progettazione”
articolo 16 comma 2, e articolo 17, commi 8 e 14/quinquies della legge
109/94 e s.m.i. Artt. 25, 26, 27, 53 e 54 del DPR 554/99 – Determinazioni
Autorità n. 19/2000 e n°4/2001
L’articolo 25 del DPR 554/99, fra i documenti componenti il progetto definitivo, individua la relazione geologica, nei contenuti di cui al successivo articolo 27, comma 1.
In via preliminare è necessario chiarire
se la relazione è documento progettuale comunque obbligatorio, sulla base
dell’interpretazione letterale del citato articolo 25, ovvero se detta
relazione è prescritta in via obbligatoria solo in presenza di espressa previsione
normativa quale, ad esempio, per le opere da realizzarsi in aree dichiarate
sismiche ai sensi della legge 64/1974 o per le aree soggette a vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, nonché il decreto del Ministro
dei lavori pubblici 11 marzo 1988, che individua nelle sezioni da E ad O le
opere per le quali in ogni caso è prescritta.
Al riguardo si deve evidenziare che con la
legge quadro si è proceduto alla cd. procedimentalizzazione delle attività di
progetto, prevedendo, di norma, la presenza di tre fasi – preliminare,
definitiva ed esecutiva - successive e necessarie tra loro interagenti secondo
uno sviluppo di definizione e di approfondimento tecnico progressivo e senza
soluzione di continuità.
Infatti, nel progetto preliminare sono
previste, per la materia di che trattasi, le indagini geologiche, nel progetto
definitivo la relazione geologica, mentre nel progetto esecutivo la relazione
geologica illustra, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
Inoltre, qualora il progettista lo ritenga necessario, in sede di redazione del
progetto esecutivo possono essere effettuate indagini geologiche integrative
sulla base delle quali viene aggiornata la relazione geologica.
Le disposizioni legislative, che prevedono
in via obbligatoria la relazione geologica a corredo del progetto, sono state
emanate prima della legge quadro e del relativo regolamento di attuazione: si
pone il problema di un loro raccordo con l’articolazione su più livelli del
progetto, secondo quanto previsto dalla legge 109/94 e s.m., al fine di
individuare in quale fase progettuale tale obbligo viene in evidenza.
I livelli di approfondimento tecnico dei
progetti non possono essere standardizzati e rigidamente definiti in tre,
stante le varie tipologie di opere da realizzare. Per questo, al responsabile
del procedimento, sulla base del disposto del comma 2, dell’articolo 16 della
legge 109/94 e s.m., è conferita la facoltà di integrare o modificare, previa
adeguata motivazione, i requisiti minimi dei vari livelli, facoltà che
l’Autorità con determinazione n.4/2001, ha ritenuto estendersi fino alla
riduzione, in casi particolari, dei livelli progettuali, ad eccezione di quello
esecutivo.
La facoltà riconosciuta al responsabile
del procedimento, che si ricorda deve essere necessariamente un tecnico ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 109/94 e s.m., si ritiene rientri
nella cd. discrezionalità tecnica, che si sostanzia nell’esame di fatti o
situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere
specialistico. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare
un’istruttoria tesa all’analisi della situazione di fatto in relazione al
progetto da realizzare con il supporto
dalle regole tecniche; non siamo quindi in presenza di una discrezionalità
rientrante nella cd. discrezionalità amministrativa, caratterizzata dal momento
volitivo della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione
degli interessi prioritari.
A titolo esemplificativo, il responsabile
del procedimento può decidere per l’utilizzo da parte del progettista
incaricato di preesistente relazione geologica rilasciata per un precedente
intervento di consolidamento, ancora in corso di esecuzione, di un’area
immediatamente adiacente quella di che trattasi.
Vale infine precisare come la facoltà
riconosciuta dal comma 2 dell’articolo 16 citato al responsabile del
procedimento in fase di progettazione, viene ad interagire con l’intendimento
del progettista, unico responsabile, come noto, del progetto nella sua interezza.
Si ritiene quindi necessario, anche in
considerazione della problematica relativa alla partecipazione dei geologi agli
affidamenti di progettazione, che il responsabile del procedimento, prima della
predisposizione del bando di progettazione, acquisisca la propria
determinazione di giudizio in merito alla non indispensabilità della relazione
geologica in rapporto alla specifica fattispecie ovvero del possibile utilizzo
di studi esistenti sostitutivi di ulteriore relazione. In tal ultimo caso
appare necessaria l’acquisizione preventiva da parte del responsabile del
procedimento di specifico assenso circa l’idoneità dell’elaborato con cui si
intende integrare il progetto da parte di un professionista geologo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni,
si ritiene che:
1.
la relazione geologica deve
obbligatoriamente essere prevista fra la documentazione progettuale in tutti i
casi in cui vi sia espressa previsione normativa in tal senso;
2.
per i restanti interventi, la
relazione geologica è da considerarsi indispensabile elemento di progetto, ai
sensi dell’articolo 25 del DPR 554/99, fatto salvo un contrario avviso del
responsabile del procedimento, debitamente motivato; il bando di gara per
l’affidamento della progettazione dovrà, di conseguenza, riportare
l’indicazione della necessità o meno della relazione geologica per la
realizzazione dell’intervento di che trattasi;
3.
qualora il responsabile del
procedimento ritenga idonea l’utilizzazione da parte del progettista
affidatario di elaborati già esistenti, acquisita la preventiva valutazione di
idoneità da parte di un professionista geologo, gli stessi dovranno essere
messi a disposizione dei partecipanti alla gara e dovrà essere acquisita
specifica dichiarazione di accettazione da parte del progettista candidato da
rendere in sede di offerta.
Correlata all’obbligatorietà, nei termini
sopra indicati, della presenza della relazione geologica tra gli elaborati
progettuali, è la legittimazione dei geologi alla partecipazione alle gare per
l’affidamento dei servizi di progettazione, in relazione al divieto di
subappalto della prestazione di redazione della relazione geologica stessa, ai
sensi dell’art. 17, comma 14/quinquies, della legge 109/94 e s.m.
combinato con la previsione di esclusiva competenza in merito del
professionista geologo.
Questa Autorità nella Determinazione n°
19/2000 ha già affermato come la norma precluda qualsiasi deroga al divieto di
subappalto, ribadendo la competenza esclusiva del geologo per la redazione
della relazione geologica in tutti i casi in cui essa è prescritta.
La previsione del citato art.17, comma 14/quinquies,
nel vincolare l’affidatario della progettazione ad eseguirla mediante soggetto
in possesso della relativa abilitazione, non fornisce indicazioni specifiche
circa la natura del rapporto giuridico intercorrente fra professionista geologo
ed affidatario.
Inoltre il medesimo art.17 al comma 8
stabilisce che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi professionali personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell’offerta con indicazione del
nominativo della persona fisica incaricata della integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche.
Raccordando le norme su indicate può
ritenersi quindi che la relazione geologica, qualora prevista secondo quanto
indicato precedentemente, debba essere redatta esclusivamente da professionista
geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato
con la specifica responsabilità già in sede di offerta e che lo status
giuridico caratterizzante il rapporto fra geologo ed affidatario possa essere
indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di associazione
temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura
parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e
continuativa.
Tale
interpretazione è in linea con le previsioni degli art.53, comma 3, e art.54
del DPR 554/99 che regolano rispettivamente i requisiti delle società di
ingegneria e professionali titolate, insieme ai liberi professionisti, a
partecipare a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria. Secondo
le citate norme l’organigramma delle società comprende oltre
ai soci, i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impegnati nello svolgimento di prestazioni professionali e tecniche secondo
specifiche competenze e responsabilità. Di tali informazioni sussiste inoltre,
in capo ai soggetti indicati, l’obbligo di comunicazione a questa
Autorità.
Rimangono pertanto esclusi dalle
previsioni normative i rapporti di consulenza professionale “ad hoc” che
possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente
vietata dalle norme per la prestazione di redazione della relazione geologica,
in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi
formalizzato prima dell’affidamento dell’incarico.
Qualora, pertanto, si renda necessaria
l’acquisizione della relazione geologica, l’Amministrazione è tenuta ad
avvalersi dell’opera professionale del geologo che potrà essere reperita o
all’interno della struttura tecnica della stazione appaltante o all’esterno
attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad
unico soggetto affidatario dell’incarico di progettazione completo. In tale
ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta
esplicitamente in fase di bando di gara e la relativa presenza all’interno
delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata
dall’Amministrazione. La presenza del geologo potrà manifestarsi sia sotto
forma di componente di eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di
responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in
organico alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti
considerazioni.
Il Relatore Il
Presidente
Depositato
presso la Segreteria del Consiglio in data 27 febbraio 2002 Il Segretario