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Atto di Regolazione 29 maggio 2002, n. 12
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Accesso ai documenti di gara (R 256/02).
(GU n. 166 del 17-7-2002)
IL
CONSIGLIO
Premesso
che:
In
una nota pervenuta a questa Autorita', e' stata segnalata l'anomalia del
comportamento di una stazione appaltante che, ad una richiesta inoltrata da un
concorrente, ai sensi della legge n. 241/1990, tesa ad ottenere copia del
curriculum del professionista prescelto, ha opposto le disposizioni normative a
tutela dei dati personali, negando l'accesso.
Le
problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata hanno indotto il
consiglio dell'Autorita' a deliberare la predisposizione di un documento
dirimente la questione generale riguardante la spettanza del diritto di accesso,
nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di
gara.
Ritenuto
in diritto:
Il
diritto di accesso ai documenti amministrativi trova il suo fondamento nella
legge n. 241/1990 e, sulla base di consolidata giurisprudenza, ha effetto
prevalente sul principio di riservatezza nel caso in cui la richiesta tragga
origine dalla necessita' di proporre azione legale a tutela degli interessi
dello stesso richiedente.
Il
diritto di accesso infatti e' finalizzato ad assicurare la trasparenza
dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la
tutela di situazioni giuridiche rilevanti, cosi' concorrendo alla "visibilita'
del potere pubblico", per cui esso e' azionabile - in presenza delle
condizioni legittimanti previste – sia allorquando si manifesta in sede
partecipativa al procedimento amministrativo sia quando attenga alla conoscenza
di atti che abbiano spiegato effetti diretti o nei confronti del soggetto
istante; tale diritto, pertanto, si configura sempre come autonoma posizione,
tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel
quale sussistono poteri istruttori del giudice.
Sulla
base di quanto premesso, devesi osservare che la questione di che trattasi
attiene, propriamente, ad una richiesta di accesso da parte di un concorrente ad
una gara pubblica, soggetto che, come tale, risulta certamente titolare di una
posizione tutelata (come interesse legittimo) nei confronti della P.A.
Pertanto
non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del diritto di accesso ai
sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990, con riguardo ai documenti
di gara; in proposito si ritiene, comunque, opportuna la previsione di un limite
e cioe' che il procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che
comporta che la P.A. pur non potendo opporre diniego, potra' differire
l'esercizio del diritto di accesso.
Tra
i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e cioe' che si sia
conclusa la procedura di gara, appare senz'altro doversi ricomprendere anche
l'offerta presentata, in occasione di un pubblico appalto dall'aggiudicatario ed
i relativi allegati; nel caso di appalto di progettazione, ancor piu' il
curriculum, laddove lo stesso costituisca fondamentale elemento di valutazione.
Unica eccezione e' quella che si tratti di documenti o parti di documenti che
per effetto di altre norme siano soggetti alla disciplina del segreto di Stato
ovvero siano destinati a rimanere segreti e non divulgabili.
Cio'
che rileva nella questione all'esame, tuttavia, non sembra attenere al problema
della segretezza, quanto piuttosto alla riservatezza di terzi privati,
precisamente del concorrente rimasto aggiudicatario, ed in tal caso sovviene la
giurisprudenza, secondo cui la tutela della riservatezza dei privati non puo'
spingersi fino
al
punto di poter denegare agli interessati la visione - quanto meno, se non la
copia - degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i
loro interessi giuridici.
Anche
laddove si voglia considerare che l'offerta presentata in caso di gara di
progettazione costituisce frutto dell'attivita' intellettuale e potrebbe
presentare il carattere della novita', l'amministrazione che detiene la relativa
documentazione dovra' tutelare la riservatezza dell'impresa che ha prodotto la
stessa non rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai
soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente rilevanti.
Dalle
considerazioni svolte segue che non appare legittimamente denegabile il diritto
di accesso nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai
documenti di gara, ancorche' subordinatamente alla definitiva conclusione del
procedimento di gara - con conseguenza che la P.A. potra' differire l'esercizio
del diritto di accesso - e nella forma della sola visione degli atti.
Ove,
come nel caso di richiesta di accesso al curriculum del professionista
prescelto, e' indubbio che vi siano terzi portatori del diritto alla
riservatezza, essi vanno notiziati dell'avvio del procedimento di accesso, e
cio' in base all'art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto controinteressati
nell'eventuale procedimento ex art. 25 della medesima legge, che al comma 5,
prevede che "contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso ... e' dato ricorso ... al tribunale amministrativo regionale
...".
Roma,
29 maggio 2002
Il
presidente: Garri