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Giurisprudenza

 

2011
 

Valutazione Impatto Ambientale

 

V.I.A. - V.A.S.

 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Valutazione del Rischio Ambientale (VRA)

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA)

 

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000-90

 

Si veda anche sentenze: inquinamento elettromagnetico - VIA - inquinamento

 

 

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VIA - Provvedimento di esclusione - Efficacia - Pubblicazione sul B.U.R. - Necessità - Esclusione - Art. 32 d.lgs. n. 152/2006.
L’efficacia del provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo all’epoca vigente), non dipende dalla sua pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’ pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R. ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per il soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano profili di illegittimità specifici ed ulteriori relativi al suo contenuto (Cons. St. Sez. IV, 13.6.2011, n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n. 2842). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454

 

VIA - VAS - Distinzione. La VIA è istituto che si differenzia dalla VAS non solo normativamente, ma anche concettualmente, avendo ad oggetto, la prima, la valutazione degli impatti generati da opere specifiche, la seconda, gli effetti indotti sull’ambiente dall’attuazione delle previsioni contenute in determinati strumenti di pianificazione e programmazione. Pres. Quaranta, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 227

VIA - Art. 113 l.r. Friuli Venezia Giulia - Difformità rispetto all’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 113 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2010 prevede che il soggetto proponente presenti alla struttura regionale competente in materia di VIA il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all’art. 11, senza tuttavia prevedere, come imposto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che all’istanza sia «altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento».In proposito la Corte ha precisato più volte che la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, sicchè, «seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale […] deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale» (sentenza n. 186 del 2010, n. 234 del 2009). Le Regioni sono dunque tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l’altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell’ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nella specie, quanto al procedimento di VIA, con riferimento al citato art. 23, comma 2. Conseguentemente la disposizione censurata risulta adottata in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dello Statuto speciale. Pres. Quaranta, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 227

VIA - Art. 115, cc. 1, 2 e 3 l.r. Friuli Venezia Giulia - Disciplina difforme rispetto all’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 115, commi 1, 2 e 3 della leg. reg. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2010 dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 2, ….fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell’ambito provinciale interessato, l’annuncio dell’avvenuta presentazione …»; dia «notizia dell’avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione …, per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione». Una simile disciplina è difforme da quella stabilita dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all’istanza presentata sia allegata copia dell’avviso a mezzo stampa. Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell’ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell’ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina. Pres. Quaranta, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 227
 

VIA - Regione Puglia - Delega alle province delle competenze sulla VIA - L.r. Puglia n. 17/2007 - Titolarità del potere - Regione - Istituto della delegazione - Principi generali. Se è pur vero che con la l.r. Puglia n. 17 del 2007 sono state delegate alle province pugliesi le competenze sulla VIA, dall’altro lato è anche vero che tale delega ha riguardato soltanto l’esercizio delle funzioni stesse, non anche la loro titolarità. In questa direzione il delegante conserva poteri di coordinamento e di alta sorveglianza, e tra questi anche quello di emanare direttive. Del resto, in applicazione di principi generali dell’ordinamento costituzionale ed amministrativo l’istituto della delegazione non spoglia il delegante del potere di provvedere sulla materia delegata, conservando anzi in merito ad esso il potere di (re)intervenire in ogni momento: non è un caso, infatti, che nulla è mutato in ordine al potere della Regione Puglia di adottare atti di indirizzo in materia di VIA (cfr. art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001). Pres. Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l. (avv. Zurlo) c. Provincia di Brindisi (avv. Durano) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1356

VIA - Art. 7, c. 7 d.lgs. n. 152/2006 - Competenze in materia di VIA - Principio di sussidiarietà verticale.
Il codice dell’ambiente (cfr. art. 7, comma 7) assegna unicamente alle Regioni ed alle province autonome il potere di disciplinare in materia di VIA “le competenze proprie e quelle degli altri enti locali”. Si tratta di una applicazione del principio di sussidiarietà verticale in base al quale lo Stato, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente [cfr. art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.], ha ritenuto di allocare tale specifica competenza, per ragioni per l’appunto di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al livello di governo regionale. Pres. Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l. (avv. Zurlo) c. Provincia di Brindisi (avv. Durano) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1356

 

VIA - Regione Piemonte - Varianti parziali ex art. 17, c. 7 l.r. n. 56/1977 - Verifica di assoggettabilità a VIA - Deroghe - Fattispecie. Le varianti parziali ex art. 17, comma 7, l.r. Piemonte n. 56/1977, richiedono, di norma, la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale; in deroga a tale principio, si prescinde dalla verifica nel caso di varianti (che non riguardano interventi soggetti a procedure di VIA e) che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi; si prescinde dalla verifica anche nel caso in cui la variante preveda la realizzazione di nuovi volumi, ma questi ricadano interamente in contesti già edificati. Non sussistono le ipotesi derogatorie richiamate nell’ipotesi in cui la variante parziale destina al residenziale aree già a classificate come agricole, comportando l’inequivoca realizzazione di nuovi volumi in zone non ancora edificate. L’omissione della verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli artt. 11 e ss. d.lgs. n. 152/2006, vizia pertanto l’intero procedimento di approvazione della variante. Pres. Bianchi, Est. Goso - F.B. e altri (avv.ti Faggiano e Sapone) c. Comune di Villata (avv. Monti) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 781

VIA - Art. 5, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Impatti cumulativi - Insuscettibilità di analisi frazionata.
Quando l’intervento progettato , pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi. Il codice dell’ambiente , con l’art 5, comma 1 lettera c , restituisce invero un concetto di impatto ambientale che , per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata. Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto - così come prescritto dall’art 3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso. Ciò significa che , pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore , l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem , specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento. (Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849). Pres. Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341

VIA - Tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale - Principio di precauzione.
La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.(T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010 , n. 986) Pres. Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341

VIA - VIA “postuma” - L.r. Toscana n. 10/2010, art. 43, c. 6, secondo periodo - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010. Nel silenzio delle norme scritte (né la direttiva n. 85/337/CEE, né il d.lgs. n. 152/2006 disciplinano espressamente l’ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti un’attività avviata in un momento in cui non era prescritto l’obbligo di sottoposizione a VIA), la giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA “postuma”, in occasione dell’autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva e non assoggettate, per qualsiasi motivo, a valutazione preventiva: conseguentemente, la disposizione censurata non limita in modo illegittimo un controllo a tutela dell’ambiente prescritto dalla normativa comunitaria, quale interpretata dalla Corte di giustizia. La disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09). La considerazione degli effetti cumulativi può condurre all’impossibilità di distinguere le parti dell’opera o dell’attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell’ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell’opera o dell’attività, già in essere prima dell’entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. In tutti i casi in cui non sia possibile lo scorporo tra le parti non modificate e quelle modificate, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l’artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto. La garanzia che l’organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell’art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull’intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l’eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell’intera opera o attività. Saranno tali autorità a distinguere le parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente modificate, con gli effetti diversi previsti dalla norma censurata. Saranno ugualmente le autorità valutatrici a decidere se le modiche apportate, per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta distinzione, con la conseguenza che risulterà applicabile solo il primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il secondo. Un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo - la tutela dell’ambiente e l’iniziativa economica privata - entrambi costituzionalmente protetti, giustifica l’intento di non travolgere e azzerare opere o attività da lungo tempo legittimamente localizzate, senza tuttavia consentire che tale status acquisito possa trasmettersi ad interventi di modifica successivi, da assoggettare a VIA. In tale contesto ermeneutico, la norma impugnata si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale. Pres. Quaranta, Est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 13 luglio 2011, n. 209

 

VIA - Opera pubblica di rilevanza statale o regionale - Individuazione dell’ente competente in materia di VIA - Disciplina previgente al T.U.A. - Criterio ontologico strutturale. Per stabilire, ai fini della individuazione dell’ente competente in materia di VIA, se una determinata opera pubblica sia di rilevanza regionale o statale, occorre verificare se tale opera incida o meno su un perimetro circoscritto del territorio. Nella disciplina previgente al testo unico (o codice) ambientale di cui al d.lgs.152 del 2006 - che oggi rinvia agli allegati ai fini della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni (articolo 7 che rinvia agli allegati alla parte seconda) - sia la normativa nazionale (art. 1 DPCM 10 agosto 1988, n.377) che quella regionale ligure, facevano riferimento ad un criterio ontologico strutturale e non già funzionale per stabilire la competenza sulla VIA. Pres. Trotta, Est. De Felice - M. s.r.l. (avv. Quaglia) c. Comune di Genova (avv.ti Odone e Pafundi) e Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva) - (Conferma T.a.r. Liguria - Genova, n. 879/2004, n. 347/2006 e n. 373/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 7 luglio 2011, n. 4072

VIA - Progettazione preliminare e definitiva - Opera pubblica approvata con progetto preliminare - Sensibile variazione in sede di approvazione del progetto definitivo - Nuova sottoposizione a VIA - D.lgs. n. 113/2007 - Art. 185 d.lgs. n. 163/2006.
Tra i due elaborati di progettazione preliminare e definitiva è ragionevole che emerga una differenza nella parte in cui la progettazione definitiva raccoglie i suggerimenti emersi nel corso della conferenza di servizi; si tratta di una integrazione che la normativa (artt. 18 e 25 D.P.R. 554 del 1999) e le fasi dei diversi livelli di progetto considerano fisiologica. Infatti, non avrebbe avuto significato la previsione di distinti momenti e livelli progettuali, ove fosse stato fin da subito prevedere tutta la conformazione possibile dell’opera. La normativa successiva, in piena aderenza alla normativa comunitaria, ha previsto (con modifiche introdotte dal decreto legislativo n.113 del 31 luglio 2007 all’art. 185 codice dei contratti pubblici) che l’opera pubblica approvata con progetto preliminare debba essere nuovamente sottoposta a valutazione ambientale, ove vi sia stata in sede di approvazione del progetto definitivo una sensibile variazione rispetto alla valutazione effettuata al momento del progetto preliminare e vi sia stata una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, in conformità con le direttive in materia (85/337CE e 97/11/CE) che prevede che la valutazione ambientale debba coincidere con l’atto che autorizza alla realizzazione dell’intervento. Pres. Trotta, Est. De Felice - M. s.r.l. (avv. Quaglia) c. Comune di Genova (avv.ti Odone e Pafundi) e Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva) - (Conferma T.a.r. Liguria - Genova, n. 879/2004, n. 347/2006 e n. 373/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 7 luglio 2011, n. 4072

VIA E VAS - VAS - Art. 6, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di precauzione - Idoneità potenziale ad incidere il bene ambiente - Impatti significativi sull’ambiente - Direttiva 27.6.2001, n. 42 CE.
La norma di cui all’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente. La norma non richiede un’idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente. Invero, la lettera della legge si esprime significativamente nei termini di “possono” avere impatti significativi sull’ambiente. Il tutto sempre che gli impatti che l’iniziativa urbanistica può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano “significativi”, ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all’adozione di varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull’ambiente indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione ambientale strategica. E’ la stessa direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione con il D.Lgs. n. 152/2006, a stabilire infatti che i piani urbanistici che determinano l’interessamento di piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, siano assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei possibili effetti ancora “significativi sull’ambiente”. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Legambiente e altri (avv. Servetti) c. Comune di Chivasso (avv. Martino) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 17 giugno 2011, n. 657

 

VIA - Verifica di assoggettabilità - L.r. Puglia n. 11/2001, art. 16 - Termine per la conclusione del procedimento - Decorso del termine - Mancanza di espressa pronuncia - Rito ex art. 31 cod. proc. amm. La conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001: il decorso del termine, in mancanza di un’espressa pronuncia, legittima pertanto il ricorso al rito ex art. 31 cod. proc. amm. Pres. Allegretta, Est. Cocomile - L.W. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 30 maggio 2011, n. 833
 

VIA - Regione Puglia - Comitato regionale VIA - Composizione - Art. 28 l.r. Puglia n. 11/2001. Il Comitato regionale VIA di cui all’art. 28 della L.r. Puglia n. 11/2001, si configura come organismo a composizione variabile. Il richiamo al rappresentante dell’amministrazione provinciale competente per territorio deve infatti essere riferito alla Provincia, di volta in volta, interessata alla problematica e non ad un rappresentante di una (qualsiasi) Amministrazione provinciale. Pres. Cavallari, Est. Santini - Comune di Minervino di Lecce (avv. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993

VIA - Regione Puglia - Comitato regionale VIA - Quorum strutturale - Art. 28 l.r. Puglia n. 11/2001 - Art. 6 reg. regionale n. 24/2009.
L’art. 6 del reg. regionale della Puglia 15 ottobre 2009, n. 24 (Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11) prevede come necessaria <<per la validità della costituzione in concreto dell’organismo in parola ….. la “presenza della maggioranza dei componenti in carica”, senza distinzione a tal fine tra aventi e non aventi diritto di voto>>; ai fini della verifica in ordine al rispetto del quorum strutturale devono pertanto essere considerati anche i componenti del Comitato non aventi diritto di voto (vale a dire il dirigente del Settore ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile dell'Ufficio V.I.A. del Settore). Pres. Cavallari, Est. Santini - Comune di Minervino di Lecce (avv. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993

 

VIA - Progetti sottoposti a VIA - Valutazione di incidenza -Inclusione nella procedura - Art. 5, c. 4 DPR n. 357/1997. L’art. 5, comma 4, del DPR n. 357/1997 prevede che, laddove l’intervento sia soggetto a VIA, la valutazione d’incidenza è ricompresa nella predetta procedura. Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363

VIA - Procedura - Finalità - Art. 5, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Art. 11, c. 1 L.r. Marche n. 7/2004
. Scopo della procedura di VIA non è quello di dimostrare che un intervento umano sottoposto alla verifica di compatibilità ambientale non abbia alcuna incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché se così fosse nessuno dei progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile (per la definizione di impatto ambientale cfr. art. 5, let. c), del T.U. Ambiente); lo scopo è invece quello di accertare (o, attraverso prescrizioni, fare in modo) che tale impatto sia il meno rilevante possibile. Tanto è vero che l’art. 11, comma 1, della L.R. Marche n. 7/2004, disciplinando il procedimento di verifica di assoggettabilità, prevede che uno dei possibili sbocchi del procedimento sia il rilascio del parere favorevole con prescrizioni, il che vuol dire che le autorità che intervengono nel procedimento sono tenute a individuare tutti gli accorgimenti possibili per attenuare l’impatto ambientale di un’opera sottoposta a VIA (fermo restando che un impatto vi è sicuramente, producendo le attività umane, per loro stessa natura, un’alterazione dell’ambiente naturale con cui entrano in contatto). Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363

 

VIA - Soggetto che intende realizzare un intervento con effetti rilevanti sull’ambiente - Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 - Elaborazione di uno Studio di Impatto - Valutazione soggettiva preliminare - Successiva valutazione della competente PA - Autonomia di giudizio. Ai sensi dell’art. 22, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato VII al codice stesso, il soggetto che intende realizzare un determinato intervento con effetti rilevanti sull’ambiente deve elaborare uno studio di impatto con il quale non solo descrivere il relativo progetto ma anche compiere una prima valutazione - sebbene soggettivamente rimessa alle proprie personali (ma pur sempre tecniche) considerazioni - in ordine agli impatti che il medesimo intervento è idoneo ad arrecare sulle principali matrici ambientali. Valutazione preliminare cui seguirà poi quella della competente PA che dovrà essere condotta in piena autonomia di giudizio secondo i consueti canoni della discrezionalità tecnica. Pertanto, nella elaborazione del SIA non basta limitarsi a segnalare la sussistenza di un determinato fenomeno con potenziali effetti sull’ambiente, dovendosi altresì valutare - almeno in prima battuta - le relative conseguenze in termini di impatto negativo. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv. Colelli) e altri (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957

VIA - Assoggettabilità a VIA - Presupposto - Possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente.
L’assoggettabilità a VIA è subordinata alla presenza di possibili (dunque non certi) effetti negativi e significativi sull'ambiente (cfr. art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv. Colelli) e altri (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957

VIA - Integrazioni sostanziali del SIA - Riattivazione del procedimento di VIA - Meccanismi partecipativi ex art. 24 d.lgs. n. 152/2006.
A fronte di integrazioni sostanziali dello studio di impatto ambientale, deve ritenersi necessari ala riattivazione del procedimento VIA, se non altro per garantire il pieno rispetto dei meccanismi partecipativi di cui all’art. 24 del codice ambiente. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv. Colelli) e altri (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957

 

VIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Valutazioni di compatibilità ambientale - Ampiezza maggiore rispetto alle valutazioni miranti alla tutela paesaggistica. L’ottica che guida le valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di quella che invece caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a presupposti valoriali diversi. Pres. Perrelli, Est. Pennetti - G. s.r.l. (avv. Tamburrino) c. Regione Basilicata e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 maggio 2011, n. 304

 

VIA - Valutazione dell’impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 2003/35/CE - Dir. 92/43/CE - Dir. 2006/105/CE. L’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, osta ad una normativa che non riconosca ad un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione ed avente l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli. Siffatta organizzazione non governativa può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata, la violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dall’art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, mentre il diritto processuale nazionale non lo consente in quanto le norme invocate tutelano soltanto gli interessi della collettività e non quelli dei singoli. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) nella causa Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV c. Bezirksregierung Arnsberg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 12/05/2011, Sentenza C-115/09

 

VIA E VAS - Procedure di VAS avviate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 - Art. 35, c. 2 ter d.lgs. n. 152/2006 - Entrata in vigore della Parte II del d.lgs. .n 152/2006 - Individuazione - Disciplina applicabile - Fattispecie: Piano faunistico venatorio. Il comma 2 ter dell’art. 35 del d.lgs. n. 152/2006 ha disposto che le procedure di VAS avviate prima della entrata in vigore del decreto n. 4 del 2008 andavano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento; tenuto conto che il decreto legislativo n. 152 del 2006, già nel suo testo originario, era entrato in vigore, a seguito delle relative proroghe, alla data del 31 luglio 2007 (Corte Cost. n. 225/2009), alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 4 del 2008, erano già vigenti le disposizioni statali sulla VAS, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che andavano applicate alle procedure regionali sulla VAS avviate prima dell’entrata in vigore del d.lg. n. 4 del 2008. Non può viceversa condividersi la tesi secondo cui l’intera parte II del decreto 152 del 2006, come sostituita dal d.lg n. 4 del 2008, sarebbe entrata in vigore soltanto nel 2009 (tenuto conto del termine di adeguamento annuale concesso alle Regioni dall’art. 35, c. 2 ter), con la conseguente assenza della necessità della VAS e la sussistenza unicamente dell’obbligo preesistente di effettuare le valutazioni di incidenza ai sensi del dPR n. 357 del 1997. Analogamente, non si può affermare che l’espressione “in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto” possa essere intesa nel senso di esonerare la Regione, in quanto priva di specifica disciplina sulla VAS, ad omettere per un anno tale procedura valutativa sui piani e sui programmi (nella specie, Piano faunistico venatorio), pur se in corso di approvazione. Al contrario, proprio il comma 2 ter, avendo consentito che le procedure di VAS già avviate si concludessero secondo le norme vigenti, all’evidenza ha ribadito la necessità della medesima procedura, pur diversa da quella introdotta con la riforma del 2008. Pres. Maruotti, Est. Taormina - Associazione W. (avv. Petretti) c. Regione Puglia (avv. Volpe) - (Riforma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 3137/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 maggio 2011, n. 2755

VIA E VAS - Procedure di VAS avviate antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 - Equipollenza tra la VAS e la Valutazione di incidenza - Esclusione.
Il richiamo contenuto nell’art. 35, comma 2 ter del d.lgs. n. 152/2006, “alle procedure di VAS avviate antecedentemente” ha significato che queste potessero proseguire sulla base della normativa statale preesistente sulla stessa VAS (meno stringente di quella introdotta dal d.lg. del 2008), e non anche che le ‘valutazioni di incidenza’ si sarebbero potute considerare equipollenti a quelle già previste dal d.lg n. 152 del 2006 e da applicare doverosamente. Sotto tale aspetto, va sottolineata la diversità della VAS rispetto alla ‘valutazione di incidenza’ ambientale sottesa ai piani provinciali resa dalla Regione, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (recante il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Infatti, la “valutazione di incidenza”, già prevista nel sistema antecedente alla differita entrata in vigore del d.lg. n. 152 del 2006, ha un rilievo settoriale, destinato alla particolare protezione di siti di importanza comunitaria (e da tenere in considerazione anche in sede di VAS, anch’essa divenuta necessaria in base alla normativa sopravvenuta del 2006). Pres. Maruotti, Est. Taormina - Associazione W. (avv. Petretti) c. Regione Puglia (avv. Volpe) - (Riforma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 3137/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 maggio 2011, n. 2755

VIA E VAS - Disciplina in materia di VAS - Competenza esclusiva dello Stato - Art. 117 Cost. - Regioni - Rispetto degli standard minimi di tutela ambientale.
Poiché la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la Regione non può ridurre la tutela ambientale, i cui standard minimi siano stati fissati dalla legge statale. Pres. Maruotti, Est. Taormina - Associazione W. (avv. Petretti) c. Regione Puglia (avv. Volpe) - (Riforma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 3137/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 maggio 2011, n. 2755

 

VIA - Illegittimità della presupposta autorizzazione paesaggistica - Conseguente illegittimità della valutazione di impatto ambientale. La valutazione d’impatto ambientale deve avere riguardo anche ai valori paesaggistici presenti nel territorio nel cui ambito viene prodotto l’impatto ambientale, così come prevede il primo comma lettera c) dell’art. 5 del D. Lgs. n° 152 del 2006. Pertanto l’illegittimità della presupposta autorizzazione paesaggistica determina l’illegittimità della valutazione d’impatto ambientale con la quale l’autorizzazione paesaggistica è stata considerata, erroneamente, valida. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) - TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803

VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento di autorizzazione unica ex art- 12 d.lgs. n. 387/2003 - Giudizio conclusivo di VIA - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Direttiva 77/01/CE, art. 7 - L.r. Umbria n. 11/98.
Nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configura un atto impugnabile in via autonoma: ciò si evince anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali. La previsione di un autonomo sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame costituisce attuazione. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità. In conformità ai suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione. Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124

 

VIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Soprintendenze di settore - Direttori regionali - Autonomia di attribuzioni - DPR n. 173/2004 - Conferenza di servizi di VIA - Partecipazione del Direttore regionale - Illegittimità. Nel disegno organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n.173, le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio costituiscono organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime, dall’essere uffici di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano articolazioni dotate di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni regionali. L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a quelle attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega (prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio di specifiche funzioni (quali l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali, l'occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre funzioni di competenza del direttore regionale. Al Direttore regionale è pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole soprintendenze di settore. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici non è pertanto in grado di surrogare il titolare della locale Soprintendenza di settore ai Beni Culturali e Paesaggistici. Consegue l’illegittimità della determina di compatibilità ambientale assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui riunioni, si sono svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124

VIA - Procedimento - Art. 18 l.r. Veneto n. 10/99 - Richiesta di integrazioni - Termine di 90 giorni - Natura perentoria - Proroga - Illegittimità.
In tema di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 18 della L.r. Veneto n. 10/99, l’Amministrazione procedente può richiedere integrazioni al progetto per una sola volta, e tali integrazioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla richiesta. La legge, nell’individuare termine e sanzione, ha sottratto all’autorità amministrativa ogni discrezionalità sul punto, segnatamente non consentendo alla P. A. di disporre del termine prorogandolo ed eludendo l’esplicita sanzione di decadenza. Ne consegue che l’eventuale proroga accordata è illegittima e vizia l’intera procedura. Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - L.Z. e altri (avv.ti Biondaro e Zorzan) c. Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 722

VIA – Art. 6 L. n. 349/86 – Progetti demandati alla esecuzione del privato.
I progetti di opere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 6 della l. n. 349/86, elencati all’art. 1 del DPCM n. 377/88, recante “regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale” di cui all’art. 6 cit. , riguardano costruzioni non necessariamente affidate alla realizzazione della mano pubblica, potendo trattarsi di progetti –di rilevanza e interesse pubblico ma- demandati alla esecuzione del privato proponente (conf. Dir. 85/337 che, nelle premesse, definisce il committente quale soggetto richiedente l’autorizzazione relativa a un progetto privato, oppure la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616

VIA – Art. 6, c. 5 L. n. 349/86 – Conflitto tra ministri – Rimessione della questione al CDM – Forma vincolata – Inconfigurabilità.
Per la rimessione della questione al CDM ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86 non assume rilevanza decisiva la mancanza di una pronuncia finale, da parte del Ministro dell’ambiente, sulla compatibilità ambientale. L’esternazione e l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono infatti una forma vincolata, trattandosi di atto avente una connotazione squisitamente politica e, come tale, non assoggettato a parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (Cons. St., VI, n. 1102/05, p. 5.1.2. ; conf. Tar Veneto, I, n. 2482/04). Analogamente né l’art. 6 della L. n. 349/1986, né, attualmente, l’art. 26 del T.U. n. 152/2006 specificano alcunché sui requisiti formali che devono essere posseduti dai successivi provvedimenti adottati dal CDM. Le DCM, per esistere, non necessitano di requisiti formali particolari giacché, trattandosi di atti aventi una connotazione squisitamente politica, non sono subordinate alla osservanza di parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (cfr. CdS, 1102/05 cit.) Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616

VIA – Partecipazione informazione al pubblico – Osservazioni – Rigetto – Analitica confutazione – Necessità – Esclusione.
In tema di partecipazione e informazione al pubblico in materia di VIA, va considerato che le osservazioni sui progetti di opere soggette a VIA, configurandosi come un apporto collaborativo fornito all'Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non richiedono, in caso di rigetto, una dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione negativa, che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del proponente (CdS, VI, n. 1049/09). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616

VIA - Domande di autorizzazione protocollate anteriormente al 14 marzo 1999 - Disciplina applicabile - Direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la direttiva 97/11/CE.
Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 422/2000 - norma di interpretazione autentica - alle domande di autorizzazione concernenti la V.I.A. per le quali sia formalmente iniziata l’istruttoria, con la protocollazione della domanda presso l'autorità competente, anteriormente al 14 marzo 1999, si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE, nel testo vigente prima della entrata in vigore della direttiva 97/11/CE. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - M.A. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Regione Veneto (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582
 

VIA, VAS E AIA - RIFIUTI - Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti - Contenuto dell’AIA - Incisione - Esclusione. Il carattere meramente programmatorio del piano interprovinciale gestione rifiuti non può incidere sulla localizzazione di impianti già esistenti né sul contenuto dell’A.I.A., rivolta esclusivamente all’esercizio dell’impianto. Pres. Nicolosi, Est. Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569

VIA, VAS E AIA - RIFIUTI - Impianti assoggettati al d.lgs. n. 334/1999 - AIA - Prescrizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti - Assenza - Motivo di illegittimità dell’aia - Esclusione.
Ai sensi dell’art. 7, c. 8 del d.lgs. n. 59/05, per gli impianti assoggettati al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, l’a.i.a. è rilasciata pur in assenza delle prescrizioni ai fini di sicurezza e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, salvo successivo aggiornamento, con la conseguenza che tale assenza non può essere considerata motivo di illegittimità dell’autorizzazione in questione. Pres. Nicolosi, Est. Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569
 

VIA, VAS E AIA - Autorizzazione integrata ambientale - Conformità urbanistica - Effetti sulla legittimità dell’autorizzazione - Esclusione. Gli accertamenti in ordine alla conformità edilizia-urbanistica non rilevano sulla legittimità dell’autorizzazione integrata ambientale, legata unicamente alle modalità di esercizio dell’impianto, fatto salvo l’autonomo potere sindacale in materia di vigilanza edilizio-urbanistica. Pres. Nicolosi, Est. Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569

VIA, VAS E AIA - Autorizzazione integrata ambientale - Prescrizioni sindacali ex artt. 216 e 217 RD. n. 1265/34 - Assenza - Illegittimità dell’AIA - Inconfigurabilità.
L’assenza delle prescrizioni sindacali di cui di cui agli artt. 216 e 217 RD n. 1265/34 non comporta l’illegittimità dell’autorizzazione integrata ambientale, che può essere rilasciata trascorso il termine di legge (sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 5, c. 7 del d.lgs. n. 59/05), ferma restando la possibilità per il sindaco stesso di chiedere successivamente la verifica dell’autorizzazione rilasciata qualora lo ritenga necessario per l’interesse della salute pubblica. Pres. Nicolosi, Est. Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569
 

VIA - L.r. Puglia n. 11/2001 - Strade - Svincolo di collegamento tra una strada interna e una strada provinciale - Assoggettabilità a VIA - Esclusione. Le voci B.1. e B.2. dell’Allegato B della l.r. Puglia n. 11/2011 assoggettano alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, rispettivamente, le strade extraurbane secondarie a carattere regionale e le strade extraurbane secondarie: intere strade, non quindi uno svincolo che collega una strada interna al comune ad una strada provinciale. Ne deriva la non assoggettabilità a VIA di un’opera stradale che, sviluppandosi per la maggior parte all’interno dell’abitato, collega una strada interna all’abitato ad una strada provinciale e può perciò essere considerata una strada urbana di quartiere. Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - C.V. e altro (avv. Lattanzi) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. Vantaggiato) e Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 544
 

V.I.A. - Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2100 m - Nozione di ‘costruzione’ - Rinnovo dell’autorizzazione di gestione - Direttiva 85/337/CEE. Ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE, il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione». Inoltre, spetta al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore della Direttiva 85/337/CEE, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) Pres. Tizzano, Est. Berger. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 17/03/2011, Sentenza C-275/09

V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di un progetto - Valutazione esclusivamente nel corso della fase iniziale del procedimento di autorizzazione, e non nel corso di una fase successiva - Incompatibilità con la dir. 85/337/CEE. Qualora il diritto nazionale preveda che il procedimento di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto dev’essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (C.G.E. sentenza 7/01/2004, causa C-201/02, Wells). Inoltre, una disposizione nazionale che prevede che una valutazione dell’impatto ambientale possa essere effettuata esclusivamente nel corso della fase iniziale del procedimento di autorizzazione, e non nel corso di una fase successiva, non sarebbe compatibile con la direttiva 85/337 (C.G.E., sentenza 4/05/2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) Pres. Tizzano, Est. Berger. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 17/03/2011, Sentenza C-275/09

 

VIA - Artt. 19-24 d.lgs. n. 152/2006 - Procedimento a doppio stadio - Verifica di assoggettabilità. La Valutazione di impatto ambientale è l’istituto, previsto ora dagli artt. 19-24 del D. lgs. 3 aprile 2006 n°152, mediante il quale, nella formula dell’art. 5 lettera b) del T.U. “vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto”. Detto istituto prevede, in sintesi, l’elaborazione di uno studio particolarmente complesso ed oneroso, che per tal ragione, come previsto dal legislatore nazionale in ossequio alla normativa uniforme europea, non è imposto indiscriminatamente per tutti gli interventi capaci di influenzare negativamente l’ambiente. Per taluni di essi è previsto infatti un procedimento a doppio stadio: nella prima fase, si compie appunto lo screening, ovvero nella terminologia dell’art. 5 lettera m) del T.U. la “verifica di assoggettabilità”, che serve a “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione”; la VIA poi si fa nella seconda fase, che è eventuale, ovvero ha luogo solo se lo screening conclude in tal senso. Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398

VIA - Verifica di assoggettabilità - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
L’attività mediante la quale l’amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità a VIA è connotata da discrezionalità tecnica, e quindi può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (C.d.S. sez. V 1 ottobre 2002 n°7262); le illegittimità e incongruenze debbono essere “macroscopiche” e “manifeste” (C.d.S. sez. V 17 maggio 2005 n°2460, con riguardo al sindacato sulla VIA di un impianto industriale; conforme, sempre in tema di valutazioni di impatto ambientale, anche C.d.S. sez. VI 19 febbraio 2008 n°561). Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398

INQUINAMENTO - VIA - AIA - Rilascio per ciascun singolo impianto - Concetto di impianto - Aspetti oggettivi- Autonomia tecnica - Artt. 1 e 2 d.lgs. n. 59/2005 - D.Lgs. n. 128/2010.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59, abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n°128, che peraltro contiene norme di identico contenuto, l’AIA è rilasciata per gli “impianti di cui all’allegato I”; cosa sia un “impianto” è spiegato dal successivo art. 2 comma 1 lettera c), che lo definisce come “l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento”. Il principio, logico prima che giuridico, è quindi che per ogni “impianto” serva una distinta AIA, e che il concetto di impianto sia essenzialmente oggettivo e tecnico, non dipendente dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, o voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria. Il singolo impianto è, più precisamente, individuato dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo complementari (TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 26 novembre 2007 n°3365; C.d.S. sez. IV 11 maggio 2010 n°2825 e sez. VI 22 novembre 2006 n°6831, con riguardo ad un metanodotto terrestre connesso ad un impianto marino di rigassificazione, ma capace di trasportare gas proveniente anche da altre fonti, e C.d.S. sez. VI 16 marzo 2005 n°1102, relativa alle dighe foranee e alle dighe mobili che nel loro insieme costituiscono il cd. progetto MOSE di difesa della laguna veneta dalle alte maree, ma possono funzionare le une indipendentemente dalle altre). Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398

VIA - Parere con prescrizioni - Equivalenza a parere negativo - Inconfigurabilità.
In tema di Valutazione di Impatto Ambientale, parere con prescrizioni non significa inidoneità del progetto ad essere positivamente valutato; piuttosto progetto in sé è accettabile, che si presta, secondo l’amministrazione consulente, ad essere ulteriormente migliorato: ne consegue che il ricorso allo strumento delle "prescrizioni" non può essere visto come sintomatico di un progetto incompatibile con l'ambiente e che non può assumersi un’equivalenza fra parere negativo e parere con prescrizioni (C.d.S. sez. V 5 gennaio 2004 n°1) Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398

 

VIA valutazione di incidenza ambientale - SIC (siti di interesse comunitario) - FAUNA E FLORA - DIRITTO URBANISTICO - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n. 9308

 

VIA - Art. 7, c. 1, lett. c) l.r. Basilicata n. 1/2010 - Deroga all’obbligo di VIA per alcune tipologie di progetti - Contrasto con l’Allegato III al d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove, modificando l’Allegato A della legge reg. Basilicata n. 47 del 1998 circa la valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti, aggiunge il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.». Mentre la legge regionale impugnata consente infatti l’installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d’impatto ambientale, l’ Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». Sicché, la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Se, quindi, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pres. De Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata. CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
 

V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Autorità ambientale competente - Compiti - Effetti diretti e indiretti di un progetto - Valutazione - Necessità - Art. 3 direttiva 85/337. L’art. 3 della direttiva 85/337 pone a carico dell’autorità ambientale competente l’obbligo di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale che deve comprendere una descrizione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto articolo e sull’interazione tra di essi (c.g.e. sentenza 16/03/2006, causa C-332/04, Commissione/Spagna). Come indicato dall’art. 2, n. 1, della medesima direttiva, tale valutazione deve essere effettuata prima del rilascio dell’autorizzazione sollecitata al fine di realizzare un progetto. Al fine di soddisfare l’obbligo impostole da detto art. 3, l’autorità ambientale competente non può limitarsi ad individuare e a descrivere gli effetti diretti e indiretti di un progetto su taluni fattori, ma deve anche valutarli adeguatamente, in funzione di ogni singolo caso. Tuttavia, questo obbligo di presa in considerazione, al termine dell’iter decisionale, degli elementi informativi raccolti dall’autorità ambientale competente non può essere confuso con l’obbligo di valutazione previsto dall’art. 3 della direttiva 85/337. Infatti, tale valutazione, la quale deve essere realizzata a monte del processo decisionale (C.G.E. sentenza 4/05/2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito), implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una riflessione sull’opportunità di completarle, se del caso, con dati supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere un lavoro sia d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell’interazione tra di essi. Pres. Tizzano, Rel. Berger, Commissione europea c. Irlanda. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/03/2011, Sentenza C-50/09

VIA - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Trasposizione nel diritto interno di una direttiva - Obbligo dell’autorità ambientale competente - Pluralità di autorità competenti - Agenzia per la protezione dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Irlanda) - Fattispecie - Direttiva 85/337/CEE - Dir. 97/11/CE - Dir. 2003/35/CE. La trasposizione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica e può ritenersi realizzata anche attraverso un quadro normativo generale, purché quest’ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (C.G.E., sentenza 16/07/2009, causa C-427/07, Commissione/Irlanda), resta nondimeno il fatto che, conformemente ad una giurisprudenza altrettanto costante, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei propri diritti. Nella specie, non avendo trasposto l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, e non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su un determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della pianificazione territoriale quanto all’Agenzia per la protezione dell’ambiente, fossero pienamente rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2-4 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e avendo escluso i lavori di demolizione dall’ambito di applicazione della propria normativa di trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. Pres. Tizzano, Rel. Berger, Commissione europea c. Irlanda. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/03/2011, Sentenza C-50/09
 

VIA - Provvedimento di esclusione - Presupposti ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006 - Motivazione - Principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente. L’art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) delinea tra i presupposti per poter procedere all’esclusione dalla VIA l’assenza di impatti significativi sull’ambiente nonché la assenza di una modifica sostanziale dello stato dei luoghi. Ne deriva che è palesemente generica la motivazione del provvedimento di esclusione della necessità di VIA laddove si limita ad affermare che “non si rileva alcun elemento di interesse relativo all’impatto ambientale dell’opera”, senza soffermarsi sui presupoosti indicati dalla norma. Né può ritenersi che il provvedimento di esclusione dalla VIA non richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente. Pres. f.f. Dibello, Est. Santini - E.m. e altro (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Comune di Cisternino (avv. Pellegrino), Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci), Provincia di Brindisi (avv. Carullo) e Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2011, n. 405

VIA - Conclusione del procedimento - Termine di 150 giorni - Art. 26 d.lgs. n. 152/2006 - Principio fondamentale non derogabile della Regione e dagli enti delegati.
La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del dlgs n. 152/2006. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati. Pres. Alegretta, Est. Cocomile - D.E. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 289
 

VIA E VAS - VAS - Procedure avviate anteriormente all’entrata in vigore della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina transitoria - Art. 52, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 - Regione Lombardia - L.r. Lombardia n. 12/2005. Ai sensi dell’art. 52, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto”, “nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza”. La procedura di valutazione ambientale strategica avviata in data anteriore al 31 luglio 2007 trova dunque la propria regola nell’art. 4, c. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, che disciplina il periodo transitorio sino all'approvazione del provvedimento con cui la Giunta regionale detta gli adempimenti di disciplina (avvenuta con d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420, la quale peraltro precisa che “i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell’avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. 12/05”). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - Associazione Legambiente e altri (avv. Dini) c. Comune di Burago di Molgora (avv. Inzaghi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 481

VIA E VAS - Direttiva 2001/42/CE - Carattere self-executing - Esclusione
. Non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie (nella specie, direttiva 2001/42/CE) le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; 28 maggio 2009, n. 3333). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - Associazione Legambiente e altri (avv. Dini) c. Comune di Burago di Molgora (avv. Inzaghi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 481

 

V.I.A. - Provvedimento di esclusione della procedura di VIA - Provvedimento di autorizzazione del progetto - Onere di impugnazione - Rapporti e limiti - Comuni interessati diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto - Espressione del parere nell’ambito della procedura di VIA - Art. 2, lett. m), L.r. Veneto n. 10/99. L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato. Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria. Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni interessati (diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto) ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale del Veneto n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA. TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265

V.I.A. - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica - Art. 31, c. 2, d.lgs. n. 112/98 - Parere positivo espresso in sede di v.i.a. - Affidamento della parte circa la realizzazione dell’impianto - Limiti - Emersione di sopravvenienze rilevanti - Subordinazione dell’autorizzazione finale a ulteriori prescrizioni - Legittimità.
Nell'ambito della più ampia procedura volta al rilascio dell'autorizzazione finale di cui all'art. 31, comma 2, lett b) del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, il parere espresso in sede di valutazione di impatto ambientale, sul piano istruttorio e per le tematiche ad esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale e pertanto i risultati cui è pervenuto, non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività istruttoria per le parti che costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso in quella sede. Tuttavia la positiva valutazione di impatto ambientale non esaurisce ogni aspetto della procedura autorizzativa e non è pertanto idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento, reso possibile solo dal rilascio dell’autorizzazione finale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129). Deve pertanto ritenersi che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale sia comunque legittimata a chiedere chiarimenti ed integrazioni ovvero a subordinare ad ulteriori condizioni e prescrizioni il rilascio dell'autorizzazione finale, qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano nuovi elementi prima non considerati i quali rendano evidente l'impossibilità di conseguire quelle fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale poste a fondamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. (cfr. Cass. civ., s.u., 7 luglio 2010, n. 16039). Pertanto, l’affidamento della parte alla realizzazione dell’impianto determinato dal rilascio della v.i.a. non cristallizza la situazione al momento in cui la stessa è stata rilasciata, ma consente di valutare anche sopravvenienze, purchè naturalmente esse vi siano e siano anche rilevanti. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E. s.p.a. (avv.ti Villata e Gianolio) c. Comune di Mantova (avv.ti Bini e Nespor) e Provincia di Mantova (avv.ti Noschese e Persegati) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 febbraio 2011, n. 282
 

VIA E VAS - VAS - Direttiva n. 2001/42/CE - Carattere self executing - Esclusione - Recepimento nell’ordinamento italiano - D.lgs. n. 4/2008. Ai sensi dell’art. 13, la direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004; l’obbligo di effettuare la V.A.S. si applica pertanto ai piani ed ai programmi «il cui primo atto preparatorio formale è successivo» a tale data . La giurisprudenza, proprio con riferimento alle disposizioni in materia di V.A.S. introdotte dalla direttiva 2001/42/CE, ha peraltro ritenuto che non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell’ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (così Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3333). Nel nostro ordinamento la direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Pres. Lamberti, Est. Fantini - R.R. (avv. Lovise) c. Comune di Terni (avv. Alessandro) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 gennaio 2011, n. 34
 

VIA E VAS - VAS - Autorità competente - Amministrazione diversa o separata dall’autorità procedente - Necessità - Esclusione - Art. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Modifiche ex d.lgs. n. 128/2010 - Distinzione tra parere motivato a conclusione della fase di VAS e provvedimento di VIA. L’autorità competente alla V.A.S. non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”; se dalle definizioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 risulta infatti chiaro che entrambe le autorità de quibus sono sempre “amministrazioni” pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente). tale conclusione appare confortata dalle modifiche apportate al d.lgs. nr. 152 del 2006 dal recentissimo decreto legislativo 29 giugno 2010, nr. 128, laddove già a livello definitorio si distingue tra il “parere motivato” che conclude la fase di V.A.S. (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il “provvedimento” di V.I.A. (art. 5, comma 1, lettera p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma. Pres. Trotta, Est. Greco - Regione Lombardia (avv.ti Mameli, Pujatti e Santagostino) c. G.V. (avv.ti Grella e Torchia) - (Riforma T.A.R. della Lombardia n. 1526/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 gennaio 2011, n. 133

VIA E VAS - VAS - Art. 11 d.lgs. n. 152/2006 - VAS - Natura - Passaggio endoprocedimentale della procedura di pianificazione.
L’art. 11, d.lgs. nr. 152 del 2006 costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima. Pres. Trotta, Est. Greco - Regione Lombardia (avv.ti Mameli, Pujatti e Santagostino) c. G.V. (avv.ti Grella e Torchia) - (Riforma T.A.R. della Lombardia n. 1526/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 gennaio 2011, n. 133

 

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